COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – TORNEO NAZIONALE FORENSE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ORDINE AVVOCATI PATTI avverso squalifica per 3 giornate calc.GITTO ANDREA, CICCIARI ANTONIO e BARBIERA MARCO, ammenda di € 500 e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 7 del 22.3.2003 gara PATTI-CATANIA del 15.3.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - TORNEO NAZIONALE FORENSE - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°36 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA ORDINE AVVOCATI PATTI
avverso squalifica per 3 giornate calc.GITTO ANDREA, CICCIARI ANTONIO e BARBIERA
MARCO, ammenda di € 500 e perdita gara
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 7 del 22.3.2003
gara PATTI-CATANIA del 15.3.2003
L'ORDINE AVVOCATI PATTI ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati facendo presente
che : 1) " se otto giocatori attorniano l'arbitro(fatto non vero), non significa necessariamente commettere atti
impuri, ma semmai protestare con forza avverso decisioni ritenute erronee. Quando l'arbitro afferma di avere
riconosciuto, tra gli otto, i giocatori GITTO, CICCIARI e BARBIERA, non significa che gli stessi hanno posto in
essere comportamenti antisportivi"; 2) "non è vero che l'arbitro sia stato attorniato da ben otto giocatori; non è
vero che l'arbitro sia stato colpito al livello della regione lombare da uno spettatore che lo avrebbe, nella
circostanza, anche insultato e minacciato; non è vero che l'arbitro sia stato minacciato con tutte quelle frasi
riferite nel suo rapporto. Vero è, infine, che lo stesso arbitro è stato ripetutamente apostrofato anche con
epiteti offensivi da parte del pubblico(giammai da giocatori e dirigenti) e si è sentito rivolgere frasi che più che
di minaccia sapevano di interiezioni goliardiche, ricorrenti sugli spalti dei nostri stadi"; 3) "in buona sostanza
dallo stesso rapporto si può desumere che l'arbitro non è stato percosso o toccato da alcuno, né minacciato in
modo serio e concreto da potere riportare un turbamento tale da impedirgli di potere continuare a dirigere la
gara. Nella fattispecie, pertanto, l'arbitro non ha riportato un reale turbamento psichico né una menomazione
fisica che potessero impedirgli di proseguire regolarmente la gara". Chiede la ripetizione della gara,
l'annullamento dell'ammenda od una sua congrua riduzione, l'annullamento delle squalifiche o una loro
riduzione.
La Commissione,
- dato atto che l'ORDINE AVVOCATI PATTI, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato
tempestivamente invitato, ha comunicato di non potere essere presente all'odierno dibattimento;
- premesso che la parte del reclamo riguardante l'ammenda di € 500 non può essere presa in
esame, ai sensi dell'art.24 del Regolamento del Torneo, parte che, conseguentemente, viene dichiarata
inammissibile;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario
dal quale si rileva che : 1) al 28° del secondo tempo otto calciatori del PATTI lo attorniavano, proferendo nei
suoi confronti frasi ingiuriose e minacciose, riconoscendo fra questi i calc.GITTO e CICCIARI ( che gli
rivolgevano frasi offensive) ed il calc.BARBIERA(che gli rivolgeva frasi minacciose); 2) il dirigente addetto
all'arbitro, allontanato in precedenza, dopo avere aperto un cancello che permetteva di raggiungere il campo
dalle tribune, si dirigeva verso l'arbitro proferendo frasi offensive; 3) nel contempo , mentre l'arbitro
indietreggiava, veniva colpito al livello della regione lombare da un sostenitore del PATTI, entrato sul terreno
di gioco dal cancello di cui sopra, che gli indirizzava offese e minacce, anche scurrili; 4) contemporaneamente
entravano sul terreno di gioco altri due sostenitori del PATTI, già in precedenza fatti allontanare dal terreno di
gioco, che lo offendevano e lo minacciavano gravissimamente, arrivando anche a dichiarare che lo sarebbero
andati a cercare a Barcellona P.G.(abitazione dell'arbitro) per compiere atti estremi ed uno di questi cercava di
afferrarlo per il collo, impeditone dall'intervento di alcuni giocatori del PATTI; 5) l'arbitro invitava il capitano del
PATTI a fare uscire il dirigente ed i tre sostenitori che si erano posizionati nello spazio antistante gli spogliatoi
dichiarando di volerlo aspettare li, ove sarebbe certamente passato, senza ottenere risultato; 6) l'arbitro, per
evitare il peggiorare della situazione, decideva così di proseguire la gara pro forma;
- non essendo emerse dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e
quindi le decisioni, assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell'ORDINE AVVOCATI PATTI, confermando in toto i
provvedimenti impugnati.
Dispone per l'incameramento della tassa versata.
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