COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – TORNEO NAZIONALE FORENSE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO FORENSE REGGIO CALABRIA avverso squalifica per 4 giornate calc.CILIONE MAURIZIO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 8 del 29.3.2003 gara CALTANISSETTA-REGGIO CALABRIA del 22.3.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - TORNEO NAZIONALE FORENSE - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°37 del 17/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO FORENSE REGGIO CALABRIA
avverso squalifica per 4 giornate calc.CILIONE MAURIZIO
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 8 del 29.3.2003
gara CALTANISSETTA-REGGIO CALABRIA del 22.3.2003
L'A.C.CALCIO FORENSE REGGIO CALABRIA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento
contestando, dianzi tutto, "l'atteggiamento provocatorio dell'arbitro che si è protratto per tutta la gara con
decisioni tecniche assolutamente errate". "All'ennesima cervellotica decisione dell'arbitro, il calc.CILIONE, al
culmine della sopportazione, reagiva" con una offesa all'arbitro e questi gliela ritorceva più pesantemente. Il
calc.CILLONE non veniva trattenuto da alcun compagno e senza proferire alcuna altra parola abbandonava il
terreno di gioco ed a fine gara si recava dall'arbitro "chiedendo scusa per l'espressione usata". L'arbitro,
chiarito l'episodio, riferiva che a referto avrebbe indicato che il giocatore "aveva protestato in maniera vibrata".
Chiede l'annullamento o, quantomeno, una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- premesso che, nonostante ripetuti tentativi, non si è riusciti ad interpellare l'arbitro, residente
a Caltanissetta;
- atteso che dal dettagliato referto di gara che, come è noto, costituisce, per espressa
disposizione regolamentare, fonte di prova privilegiata, non contestabile da mere affermazioni di parte, si
rileva che il calc.CILIONE, in seguito ad una decisione tecnica, offendeva l'arbitro attribuendogli anche una
direzione non imparziale della gara, e che lo stesso, alla notifica del provvedimento, cercava di aggredire
l'arbitro, impeditone dal tempestivo intervento di compagni di squadra che lo trattenevano a forza,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.CILIONE
MAURIZIO.
Dispone per l'incameramento della tassa versata.
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