COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – TORNEO NAZIONALE FORENSE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°47 ultimo del 26/06/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.F.ROMA avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 16 del 7.6.2003 gara A.S.C.F.REGGIO CALABRIA-U.F.ROMA del 25.5.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - TORNEO NAZIONALE FORENSE - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°47 ultimo del 26/06/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.F.ROMA
avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 16 del 7.6.2003
gara A.S.C.F.REGGIO CALABRIA-U.F.ROMA del 25.5.2003
L'U.F.ROMA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato richiamandosi, innanzi tutto,
all'applicabilità del Regolamento del Torneo Forense 2002/2003 "trasmesso il 3.9.2002 dalla F.I.G.C. alla
L.N.D., al C.R.E.R. ed alla F.I.A.S.F., in possesso di tutte le associazioni sportive forensi iscritte al Torneo
medesimo. Talune norme del Regolamento in oggetto derogano a quelle generali disposte dal Nuovo C.G.S.,
anche nella parte che riguarda la disciplina sportiva regolata dagli art.24 e segg., che costituiscono un corpo
normativo completo ed omogeneo, diverso da quello contenuto nel citato nuovo codice federale. Cosicché,
secondo il principio costituzionalmente sancito che la legge speciale deroga a quella generale, è al
Regolamento del Torneo che deve farsi riferimento per la risoluzione di ogni questione, ivi comprese quelle
disciplinari". Eccepisce, preliminarmente, sulla regolarità formale del ricorso presentato dall'A.S.C.F.REGGIO
CALABRIA, in quanto risulta sottoscritto da persona che si qualifica quale Presidente di detta compagine e
non dal dirigente responsabile della stessa, come indicato nel C.U.n.1 del 4.1.2003 e non contiene la
indicazione del versamento della tassa reclamo. Nel merito, contesta l'applicabilità dell'art.26 del
Regolamento del Torneo, anziché l'art.25. Il provvedimento di squalifica per una giornata di gara per
raggiungimento della terza ammonizione da parte del calc.Scarfone risulta pubblicato sul C.U.n.14 del
24.5.2003 pervenuto il 26.5.2003, giorno successivo della gara e, pertanto, impossibile applicare il giorno 25.
Nell'art.25 del Regolamento, contrariamente alle norme federali, "non si parla di pubblicazione del
comunicato(il termine non viene mai utilizzato)proprio a ribadire che ben altra è la forma di conoscenza che le
squadre partecipanti devono acquisire per le loro eventuali osservazioni". Poiché il C.U.n.14 "è stato
pubblicato nella giornata di svolgimento delle gare di andata dei quarti di finale(e ricevuto dopo), la squalifica
ivi comminata doveva essere scontata nella giornata delle partite di ritorno e cioè il 31 maggio 2003(come poi
lo Scarfone ha effettivamente scontato)". "Inoltre il G.S. ha errato anche ad applicare la disciplina dettata dal
"Nuovo Codice di Giustizia Sportiva" da lui stesso assunto a fondamento della decisione. Infatti : 1) egli non
era competente a decidere sulla questione posta al suo esame, perché, ai sensi dell'art.42, punto 3, il reclamo
doveva essere proposto a codesta On.le Commissione Disciplinare; 2) nel C.U.n.15 del 31.5.2003 egli
definisce preannuncio di reclamo quello proposto dall'A.S.C.F.REGGIO CALABRIA con telefax del 27 maggio.
Orbene, ai sensi del citato art.42(punto 1), il preannuncio dev'essere comunicato entro le ore 24 del giorno
successivo a quello della gara. Il G.S., quindi, avrebbe dovuto dichiarare la tardività e la conseguente
inammissibilità del preannuncio del reclamo di Reggio Calabria, pervenuto a distanza di due giorni dalla gara".
Chiede che venga dichiarato inammissibile e comunque infondato il reclamo proposto dall'A.S.C.F.REGGIO
CALABRIA, con la conseguente validità del risultato conseguito sul campo e cioè la vittoria per 2-1 della
squadra dell'U.F.ROMA.
La Commissione,
- preso atto : 1) che l'art.5 del Regolamento stabilisce che le domande di affiliazione e
ammissione possono essere sottoscritte "dal presidente o dirigente responsabile" ; 2) che il C.U.n.1 del
4.1.2003 contiene l'elenco delle società e dirigenti di riferimento, senza altro specificare sulle mansioni di
questi ultimi; 3) che l'art.26 del Regolamento, alla voce "Reclami" non fa menzione da chi debbono essere
firmati, per cui la sottoscrizione del reclamo di primo grado fatta dal Presidente dell'A.S.C.F.REGGIO
CALABRIA risulta del tutto regolare;
- premesso che, come risulta nella delibera del G.S. pubblicata sul C.U.n.16 del 7.6.2003
l'A.S.C.F.REGGIO CALABRIA versò regolarmente la tassa reclamo, tanto che lo stesso G.S. ne dispose poi
la restituzione;
- intendendo attenersi, come del resto richiesto dalla reclamante, all'applicazione delle norme
contenute nel Regolamento del Torneo per fatti specifici dallo stesso regolati, chè solo per quanto nello stesso
non ricompreso si dovrebbe far ricorso, come previsto dall'art.29 del Regolamento, alle "disposizioni delle
Carte Federali della F.I.G.C".;
- visto che l'art.26 del Regolamento nello stabilire che "avverso la regolarità delle gare è
ammesso reclamo al Giudice Sportivo" entro il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell'incontro,
senza la indicazione di un necessario preavviso entro le 24 ore dalla disputa della gara, preavviso che non
sarebbe richiesto anche nel caso di reclamo alla C.D., e che lo stesso articolo prevede la possibilità di
reclamare alla C.D. "avverso le decisioni del Giudice Sportivo";
- ritenuto, conseguentemente, che non vi sia stata incompetenza ad esaminare il reclamo
dell'A.S.C.F.REGGIO CALABRIA da parte del Giudice Sportivo, vertendo il gravame sulla regolarità della
gara, cui aveva preso parte un calciatore squalificato;
- considerato che le pretese irregolarità sollevate dalla ricorrente in ordine alla procedura
adottata dall'A.S.C.F.REGGIO CALABRIA per reclamare in primo grado sulla regolarità della gara appaiono
superate dalla costituzione mediante il deposito di controdeduzioni specifiche ed articolate, nel cui ultimo
paragrafo si fa espressamente riferimento al reclamo dell'A.S.C.F.REGGIO CALABRIA, al contenuto dello
stesso ed al modo in cui è stato trasmesso e reso noto alla stessa U.F.ROMA, che ne è venuta a piena
conoscenza e, pertanto, non sussistono, in conclusione, vizi procedurali che avrebbero potuto inficiare la
validità del giudizio di primo grado;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 14 del 24.5.2003, fra i giocatori non
espulsi dal campo, risulta squalificato per una giornata(terza ammonizione)il calc.SCARFONE SALVATORE,
- considerato che l'art.25 del Regolamento stabilisce che "Un turno di squalifica verrà altresì
comminato al calciatore che avrà raggiunto la terza ammonizione. La giornata di squalifica per terza
ammonizione, va scontata alla prima giornata utile dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale";
- accertato che il calc.SCARFONE SALVATORE ha partecipato, in data 25.5.2003, alla gara
A.S.C.F.REGGIO CALABRIA-U.F.ROMA, senza averne titolo in quanto la predetta squalifica non era stata
ancora scontata,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso presentato dall'U.F.ROMA, confermando la decisione assunta
in primo grado della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 a carico dell'U.F.ROMA.
Dispone per l'incameramento della tassa versata.
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