COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – TORNEO PREDIERI – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°10 del 03/10/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SILLA avverso inibizione al 10.12.2002 all.TONELLI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 8 del 12.9.2002; gara PIAN DI SETTA-SILLA dell’8.9.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - TORNEO PREDIERI - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°10 del 03/10/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SILLA avverso inibizione al 10.12.2002 all.TONELLI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 8 del 12.9.2002; gara PIAN DI SETTA-SILLA dell'8.9.2002. La POL.SILLA, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che in occasione di un infortunio ad un proprio calciatore "l'allenatore TONELLI stazionava in una posizione di attesa a metà strada tra la panchina e il punto dell'infortunio" e, dalla panchina, il dirigente accompagnatore della squadra, padre del calciatore infortunato, rivolgeva all'arbitro un solo insulto. "Il direttore di gara, spalle alla panchina, si girava ed individuava in TONELLI, in posizione avanzata come indicato in precedenza, l'autore dell'insulto e lo invitava ad uscire". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato di non aver avuto dubbi nell'individuare nell'all.TONELLI la persona che entrata sul terreno di gioco, essendogli di fronte, gli aveva rivolto frasi offensive, da una distanza di non più di dieci metri; - ritenuto, comunque, che il comportamento messo in atto dall'all.TONELLI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 20.10.2002 la squalifica dell'all.TONELLI ALESSANDRO. Nulla dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it