COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 02.09.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. EDERA SU POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI PILLER RENZO E PILLER R. DAVIDE TESSERATI CON A.C. SAPPADA E PARTECIPANTI ALLA GARA: EDERA-SAPPADA DEL 25/07/2002.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 02.09.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. EDERA SU POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI PILLER RENZO E PILLER R. DAVIDE TESSERATI CON A.C. SAPPADA E PARTECIPANTI ALLA GARA: EDERA-SAPPADA DEL 25/07/2002. LA COMMISSIONE, - Presa visione degli atti ufficiali; - Letto il reclamo inoltrato dalla A.C. Edera, con il quale si chiede l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico dell’ A.C. Sappada in base all’Art. 12 punto 5 del C.G.S., per aver schierato nel corso della gara Edera-Sappada del 25/07/2002 i calciatori Piller Renzo e Piller R. Davide in posizione irregolare in quanto non tesserati; - Interpellata la Segreteria del Comitato Regionale che segnalava quanto segue: Piller Renzo tesserato dal 19/09/1998 con l’U.S. Comelico e attualmente in forza alla medesima società; Piller Roner Davide tesserato dal 27/03/2002 con l’A.S. Sappada; - Rilevato che in base al controllo effettuato il primo calciatore deve senz’altro considerarsi in posizione irregolare P.Q.M. - Accoglie il reclamo presentato dall’ A.S. Edera, per la posizione del calciatore Piller Renzo; - Infligge all’A.C. Sappada la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 (Art. 12 C.G.S.); Ordina la restituzione della tassa reclamo
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