COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 02.09.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.P. VARMO AVVERSO AMMENDA € 250 IRROGATA DAL G. S. REGIONALE IN MERITO AI FATTI OCCORSI NEL CORSO DELLA GARA DEL TORNEO DEI BAR: VARMO70-LA RINASCENTE, DISPUTATA IN DATA 12/06/2002.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 02.09.2002
– pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO A.P. VARMO AVVERSO AMMENDA € 250 IRROGATA DAL G. S. REGIONALE IN MERITO AI FATTI OCCORSI NEL CORSO DELLA GARA DEL TORNEO DEI BAR: VARMO70-LA RINASCENTE, DISPUTATA IN DATA 12/06/2002.
LA COMMISSIONE,
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Visto il ricorso presentato dall’A.P Varmo;
- Rilevato che il ricorso stesso è stato trasmesso oltre il termine stabilito dall’Art. 42 comma 5 del C.G.S., che – ricordiamo - stabilisce che "i ricorsi devono essere proposti alla Commissione Disciplinare …entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U.";
- Ricordato che i termini previsti sono da considerarsi perentori ( Art. 34 C.G.S.)
P.Q.M.
- Dichiara il ricorso inammissibile per i motivi suesposti;
- Dispone per l’incameramento della tassa reclamo.
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