COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 02/10/2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.P. VARMO AVVERSO AMMENDA EURO 250 IRROGATA DAL G.S. REGIONALE IN MERITO AI FATTI ACCADUTI NEL CORSO DELLA GARA DEL TORNEO DEI BAR: VARMO70 – LA RINASCENTE, DISPUTATA IN DATA 12.06.2002.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 02/10/2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO A.P. VARMO AVVERSO AMMENDA EURO 250 IRROGATA DAL G.S. REGIONALE IN MERITO AI FATTI ACCADUTI NEL CORSO DELLA GARA DEL TORNEO DEI BAR: VARMO70 – LA RINASCENTE, DISPUTATA IN DATA 12.06.2002.
LA COMMISSIONE,
· ricorda in via preliminare che con provvedimento in data 28.08.2002 e pubblicato sul C.U. N. 5 del 02.09.2002, respingeva il ricorso presentato dall’A.P.Varmo in quanto inammissibile, avendolo quest’ultima trasmesso oltre il termine previsto dall’Art. 42 comma 5 del C.G.S.;
· che la decisione si basava unicamente tenuto conto della data dell’invio della raccomandata spedita a questa C.D.;
· che per un disguido non veniva preso in considerazione il telefax inviato il giorno precedente e quindi nei termini regolari;
· che sulla base di questa circostanza, doverosamente entra nel merito del ricorso proposto, con il quale l’A.P. Varmo chiede l’annullamento dell’ammenda "per fatti che non sussistono";
· che fa propria la motivazione del G.S. che si basava sulla carente assistenza fornita all’arbitro da parte dei dirigenti della Società, dopo che era stata perpetrata l’azione di violenza nei confronti dell’arbitro;
· che comunque in considerazione delle finalità del torneo in questione, organizzato allo scopo di sostenere economicamente la società, ritiene di poter modificare, anche se in forma contenuta, il provvedimento di primo grado.
P.Q.M.
· accoglie parzialmente il ricorso dell’A.P. Varmo, riducendo l’ammenda a Euro 200;
· dispone per la restituzione della tassa reclamo.
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