COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 02/10/2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.S. SAN GIOVANNI DI TRIESTE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 17 OTTOBRE 2002, DEL PROPRIO GIOCATORE LO DJILY.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 02/10/2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.S. SAN GIOVANNI DI TRIESTE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 17 OTTOBRE 2002, DEL PROPRIO GIOCATORE LO DJILY. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara San Giovanni – San Luigi del 01.09.2002, relativa al "Torneo Baia di Sistiana", dai quali si rileva che il giocatore Lo Djily (S.S. San Giovanni) "…spintonava l’avversario e, da una distanza di circa un metro, sputava più volte verso il medesimo, colpendolo sia sulla faccia che sul corpo; dopo l’esibizione del cartellino rosso da parte del direttore di gara, a seguito di una spinta infertagli dallo stesso giocatore avversario, reagiva sferrandogli un pugno e colpendolo solo di striscio ad una spalla"; · Letto il ricorso della Società, nel quale si ammette il comportamento del calciatore, che si è dimostrato pentito e dispiaciuto, anche se risentito per come la stampa ha riportato la cronaca degli avvenimenti, ma porta a parziale discolpa la provocazione posta in essere da parte del giocatore della squadra avversaria; · Sentito il Presidente della S.S. San Giovanni , presentandosi al cospetto di questa C.D. in compagnia del calciatore, che ha ribadito i contenuti del ricorso, lamentando unicamente la diversità dei provvedimenti adottati nei confronti dei due giocatori; · Ricordato che, anche a voler tralasciare ogni altra valutazione sul comportamento del giocatore (scorrettezze, spintoni), il solo fatto di aver sputato più volte verso il giocatore avversario, merita una adeguata sanzione, rappresentando tale azione – a giudizio di questa C.D. – una condotta incivile e di una gravità estrema; · ritenuto che pur considerando il già benevolo provvedimento adottato dal G.S., si può tenere in dovuta considerazione la provocazione subita dal giocatore da parte dell’avversario, unificando – nella sostanza – le aggravanti rispetto alle attenuanti del comportamento dei due atleti. P.Q.M. · accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla S.S. San Giovanni, riducendo al 10.10.2002 la squalifica del giocatore Lo Djily; ordina la restituzione della tassa reclamo.
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