COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 16.10.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. FORTISSIMI SU PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN GIOCATORE DELL’ A.C. SAN DANIELE , PARTECIPANTE ALLA GARA DELLA CATEGORIA “JUNIORES”
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 16.10.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.P. FORTISSIMI SU PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN GIOCATORE DELL’ A.C. SAN DANIELE , PARTECIPANTE ALLA GARA DELLA CATEGORIA "JUNIORES"
LA COMMISSIONE,
· Presa visione degli atti ufficiali relativi alla gara Sandanielese – Fortissimi del 28.09.2002, valida per il Campionato "Juniores" girone B;
· Visto il C.U. n. 5 pubblicato in data 1.10.2002 dal C.P. di Udine, dove il Giudice Sportivo trasmette a questa C.D., per competenza, il preannuncio di reclamo;
· Letto il reclamo dell’A.P. Fortissimi, con il quale si denuncia la partecipazione irregolare alla gara in premessa del giocatore CORNOLTI Andrea;
· Rilevato che copia del reclamo stesso non è stata contestualmente inviata alla controparte mediante lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’Art. 34 comma 7del C.G.S. e che di conseguenza l’attestazione di invio e ricezione non è stata allegata al reclamo, come prescrive l’Art. 42 comma 6 del C.G.S.
· Giudicato che in base all’Art. 29 comma 5 del richiamato codice, tale inosservanza preclude l’esame del reclamo presentato.
P.Q.M.
· Lo dichiara inammissibile per vizio di forma;
· Dispone per l’incameramento della tassa reclamo.
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