COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 15.10.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 17 LUGLIO 2003 di: 1) Daniele PRADA, 2) Andrea FURLAN, 3) Luigi PIERGIANNI, 4) Luca FONZARI, 5) Dino PERINI, 6) Maurizio MANTEO, 7) G.S. CAMPANELLE PRISCO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 15.10.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 17 LUGLIO 2003 di: 1) Daniele PRADA, 2) Andrea FURLAN, 3) Luigi PIERGIANNI, 4) Luca FONZARI, 5) Dino PERINI, 6) Maurizio MANTEO, 7) G.S. CAMPANELLE PRISCO. Il deferimento. Con provvedimento del 17.07.2003 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare (di seguito: "C.D."), ai sensi degli artt. 28, 4° comma, lett. b) Codice di Giustizia Sportiva (di seguito: "C.G.S."), i soggetti indicati in rubrica, per rispondere: i primi 6, tutti calciatori della soc. G.S. CAMPANELLE PRISCO, della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 3 del C.G.S., "per essersi di fatto resi responsabili di comportamento antisportivo, nello svolgimento della gara dei play off del 25 maggio 2003 contro l’A.S. Arzino"; la società della violazione di cui all’art. 13 comma 1 C.G.S. "per responsabilità oggettiva, responsabilità comunque attenuata dall’aver denunciato tempestivamente i fatti accaduti ed allontanato i responsabili della compagine sportiva". L’accertamento dei fatti è stata effettuata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, partendo da un esposto indirizzato dal sig. Nereo Miatto, dirigente della società S.S. Malisana al Presidente del C.R. FVG sig. Mario Martini, in relazione alla condotta antisportiva asseritamente manifestatasi nel corso della gara sopra richiamata che, per dichiarazione originaria del presidente della stessa società CAMPANELLE PRISCO, sarebbe consistita nell’aver regalato "… con antisportività dei gol eclatanti addirittura segnando su calcio d’inizio, dopo il 3-1, calciando direttamente verso la propria porta e il portiere la lasciava andare in porta…", mentre, secondo la Procura Federale è consistita, nell’aver lasciato "che la squadra avversaria (A.S. Arzino) andasse indisturbatamente in rete per quattro volte determinando così, con detto comportamento, il risultato finale di 6 a 1 per la compagine casalinga allo scopo di impedire la promozione alla categoria superiore alla S.S. MALISANA, esclusa per la differenza reti", e ciò dopo avere "avuta conoscenza del risultato della gara ottenuto dalla S.S. MALISANA". All’attenzione di questa C.D. vengono poste le modalità in cui si sono svolti gli ultimi minuti dell’ultima gara dei play off 2002/2003 del campionato di terza categoria, il cui risultato ha deciso la promozione in seconda categoria della A.S. Arzino che, segnando cinque reti tra il 46° ed il 53° del secondo tempo, ha potuto vantare una differenza reti migliore rispetto ad altra società dello stesso girone, la S.S. Malisana. Dal referto arbitrale, infatti, emerge come il risultato di sei a uno sia maturato a favore dell’A.S. Arzino come segue: con reti segnate, tutte nel secondo tempo, dapprima dal Campanelle Prisco al 3° minuto (0-1) e successivamente dall’A.S. Arzino al 18° (1-1), al 46° (2-1); al 47° (3-1); al 49° (4-1); al 50° (5-1) e al 53° (6-1). Il deferimento, così come la convocazione avanti alla C.D., sono state notificate ai tesserati, a norma di regolamento, "c/o G.S. CAMPANELLE PRISCO" Le memorie difensive. Non sono pervenute nei termini di cui all’art. 37/2 C.G.S. le memorie difensive; invero, è pervenuta una richiesta in data 22.08.03 del tesserato PRADA, una in data 31.08.03 del tesserato FURLAN ed una successiva in data 02.09.03 del tesserato PIERGIANNI volte a segnalare come la società G.S. CAMPANELLE PRISCO non avesse tempestivamente provveduto a comunicare ai propri tesserati il deferimento e la convocazione della C.D. notificati e a richiedere copia degli atti. Peraltro, non può essere considerata "reclamo" né "memoria difensiva avanti alla C.D." la "memoria" fatta pervenire dal Presidente della Malisana alla Procura Federale in data 03.07.03, in cui tra l’altro si dà atto della conoscenza della pendenza della procedura avanti alla Procura Federale, in quanto: 1) non è indirizzata alla C.D. ma alla Procura Federale; 2) non è stata formulata su carta intestata né reca il bollo della società (art. 4 c.7 Reg. LND); 3) non è stata redatta come reclamo di terza società portatrice di interessi indiretti (art. 29 c.3 C.G.S.); 4) non è stata comunicata alle società che abbiano avuto interesse contrastante (art. 29 c.5 C.G.S.); 5) non vi è allegata la tassa reclamo (art. 29 c.8 C.G.S.). Ne consegue che tale atto costituisce semplicemente una migliore illustrazione alla Procura Federale dell’esposto originario presentato proprio dallo stesso dirigente della S.S. Malisana sig. Miatto al Presidente del C.R. FVG. Il dibattimento: Alla riunione del 04.09.03 sono comparsi al cospetto della C.D. il Sostituto Procuratore Federale avv. Vito Maffei, nonché, personalmente, i tesserati PRADA, FURLAN, PIERGIANNI e MANTEO. I deferiti presenti in udienza chiedevano preliminarmente la rimessione in termini per il deposito di memorie difensive ed istruttorie evidenziando un asserito ostruzionismo della società di appartenenza che, a loro detta, pur avendo ritualmente e tempestivamente ricevuto le notifiche del deferimento e della convocazione, avrebbe omesso di darne pronta comunicazione agli interessati, sì che loro stessi ne avevano avuto di fatto informale notizia solo dagli organi di stampa ed avevano potuto apprendere materialmente gli atti loro indirizzati solo a fine agosto, dopo plurime insistenze, solo nell’immediatezza della scadenza dei termini di cui all’art. 37/2 C.G.S. Il Sostituto Procuratore Federale si opponeva alla rimessione in termini rilevando che le notifiche si erano perfezionate a termini di regolamento con la ricezione da parte della società di appartenenza; la C.D., riunitasi in Camera di Consiglio, pur dato atto che le notifiche apparivano formalmente regolari per essere state notificate ai deferiti presso la società di appartenenza nei termini di regolamento, ritenutane l’opportunità, concedeva un breve termine a difesa, rinviando alla riunione del 25 settembre 2003. In tale seconda udienza sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale avv. Vito Maffei nonché, personalmente, i deferiti PRADA, FURLAN, PERINI e PIERGIANNI; tutti i deferiti hanno esposto le proprie difese: il sig. PRADA con memoria allegata a verbale; gli altri verbalmente. Il sig. PIERGIANNI produceva due dichiarazioni sottoscritte rispettivamente dai tesserati Samez, allenatore e Mijat, portiere della squadra, con cui gli stessi affermavano che le loro dichiarazioni, rese in sede di interrogatorio al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, non si sono mai riferite direttamente alla condotta specificamente tenuta dai tesserati PRADA, PIERGIANNI, FURLAN e FONZARI. Le richieste della Procura Federale: Dopo ampia discussione il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per la responsabilità di tutti i deferiti per gli addebiti rispettivamente ascritti ed ha richiesto le sanzioni come segue: 1) Daniele PRADA, 2) Andrea FURLAN, 3) Luigi PIERGIANNI, 4) Luca FONZARI, anni tre di squalifica; 5) Dino PERINI, quale vice capitano anni tre e mesi due di squalifica; 6) Maurizio MANTEO, quale capitano anni tre e mesi sei di squalifica; 7) G.S. CAMPANELLE PRISCO, per responsabilità oggettiva in ordine ai fatti ascritti ai propri tesserati, attenuata dall’aver denunciato tempestivamente i fatti, ammenda di Euro 100/00 e penalizzazione punti uno dalla classifica del prossimo campionato. I tesserati presenti concludevano per il loro proscioglimento; la società non faceva pervenire alcuna difesa. I motivi della decisione. L’accusa di illecito sportivo è una gravissima ipotesi di violazione disciplinare, che nell’ambito federale è sanzionata con squalifica per un periodo minimo di tre anni (cfr. art. 6/5 C.G.S.) e che, nell’Ordinamento Italiano, costituisce addirittura reato ai sensi della Legge 401/89. La configurazione dell’illecito sportivo, quindi, richiede una disamina ed una attenzione particolarmente delicate, che si devono quanto mai ricollegare a fatti precisi, puntuali e specifici, addebitabili ai singoli deferiti. L’illecito sportivo, a termini di Codice di Giustizia Sportiva, si realizza nel momento in cui vengono posti in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara (cfr. art. 6 c.1 C.G.S.). Costituisce, quindi, illecito sportivo ogni fatto addebitabile ad un singolo tesserato volto a deliberatamente e dolosamente stravolgere l’esito di una sportiva manifestazione agonistica. In particolare, nel concreto, la C.D. deve accertare se i sei tesserati deferiti, quei sei tesserati, si siano "di fatto resi responsabili di comportamento antisportivo, nello svolgimento della gara dei play off del 25 maggio 2003 contro l’A.S. Arzino". I fatti che sono stati accertati a norma di regolamento (art. 31/d1 C.G.S.) "sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, e nelle deduzioni difensive", sono i seguenti: la squadra della CAMPANELLE PRISCO, finito il proprio campionato di terza categoria e dopo aver giocato le prime due gare dei play off per la promozione in seconda categoria, si accingeva a giocare la terza ed ultima gara sul campo dell’Arzino. Per raggiungere la promozione, la CAMPANELLE PRISCO avrebbe dovuto vincere l’incontro contro l’Arzino e confidare in una mancata vittoria del Malisana, squadra del medesimo girone di play off che giocava in contemporanea la sua ultima partita in altra sede. Anche l’Arzino era in lotta per la promozione, così come il Malisana, e per accedere alla seconda categoria avrebbe dovuto vincere e, in caso di concomitante vittoria del Malisana, ottenere una differenza reti migliore. Per tutto l’arco dell’incontro le due squadre dell’Arzino e della CAMPANELLE PRISCO si sono affrontate sportivamente cercando la vittoria: azioni di gioco, rigore parato, falli, ammonizioni, una espulsione per parte. Tra gli ammoniti per gioco duro figurano, tra gli altri, i deferiti PRADA, PERINI e PIERGIANNI. Secondo la ricostruzione data dall’esponente del Malisana, al 90°, ancora sul punteggio di parità per 1-1, l’arbitro aveva comunicato il recupero di sei minuti di gioco. "Successivamente al vantaggio dell’Arzino", 2 a 1 segnato al 46° del secondo tempo, riferisce l’arbitro al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, "la compagine del CAMPANELLE ha tenuto un atteggiamento tale da favorire le segnature da parte della squadra avversaria": "la gran parte dei giocatori del CAMPANELLE lasciava che la squadra avversaria conquistasse la palla senza alcuna difficoltà ed andasse a rete". "Non sono in grado di dire con certezza quali giocatori del CAMPANELLE…" "I dirigenti invece erano apertamente polemici con i propri giocatori". Dal referto di gara emerge, però, che l’arbitro ha neutralizzato ben otto minuti e non i sei segnalati. La effettiva durata del recupero, va evidenziato, resta a piena discrezionalità dell’arbitro. Tale fatto ha valore significativo. Infatti, dato per certo che l’Arzino per ottenere la promozione avrebbe dovuto segnare (come ha fatto) quattro reti nei cinque minuti di recupero residui dopo il 2-1, i calciatori che avessero voluto "combinare" l’illecito avrebbero dovuto attivarsi in tutta fretta per portare a compimento il loro intento. Non avrebbero certamente atteso dal 50° al 53° per far segnare la sesta, decisiva, rete perché si sarebbero aspettati il triplice fischio finale al 51° e non avrebbero potuto fare affidamento sugli ulteriori due minuti che l’arbitro ha concesso senza dichiararli. Tanto premesso, si deve prendere atto che incontestabilmente un atteggiamento anomalo si sia verificato; ma gli elementi acquisiti non consentono di accertare che tra i calciatori delle due squadre si sia trovato un accordo truffaldino; non consentono di definire con certezza che ci sia stata una voluta alterazione del risultato; né tanto meno consentono di identificare con certezza a quali calciatori sia addebitabile tale contestata condotta. La premeditazione e la conclusione di un accordo illecito non è configurabile, se solo si considera che, finché l’Arzino ha segnato la rete del 2-1 (91° di gioco), la gara è stata sportivamente degna ed agonisticamente accesa. Ma l’illecito sportivo può prescindere dall’accordo, perfezionandosi già con la condotta dolosamente preordinata ad alterare il risultato. La condotta che potrebbe configurare l’illecito sportivo deve essere accertata quale manifestazione della volontà di un singolo tesserato di perpetrare l’illecito. Così, se effettivamente fosse emersa la veridicità della denuncia originaria, ovvero che l’attaccante ha mirato da centrocampo alla propria porta per segnare un’autorete e che il portiere ha deliberatamente accompagnato la palla in porta, ebbene tali condotte avrebbero costituito certamente illecito sportivo. Avremmo in tal caso riscontrato dei fatti concreti chiaramente addebitabili a individuati tesserati, dolosamente posti in essere per "alterare lo svolgimento o il risultato di una gara (cfr art. 6 c.1 C.G.S.)". Ma così non è. Tant’è che la Procura Federale, dopo aver letto gli atti istruttori dell’Ufficio Indagini, addirittura non ha ritenuto di deferire né il portiere né l’autore dell’autorete (che, così, non hanno partecipato a questo procedimento disciplinare), perché le risultanze hanno escluso la verità di quei fatti. Ogni riferimento emergente in giudizio non è addebitabile a questo o a quel singolo tesserato, ma genericamente ed impersonalmente "alla squadra", ovvero "ai difensori" del CAMPANELLE PRISCO. Solo il presidente del CAMPANELLE PRISCO sig. Farina fa i nomi dei tesserati che (secondo lui) hanno la responsabilità dell’accaduto. Però abbina tali nomi non a fatti concreti (non dice che i singoli deferiti hanno deliberatamente passata la palla all’avversario o si sono schivati al sopraggiungere dell’attaccante) e limita la sua denuncia a proprie personali ed intime valutazioni. Non solo, ma quando il presidente ha esposto dei fatti, li ha successivamente smentiti, lasciando questa C.D. decisamente perplessa e perdendo in termini assoluti di attendibilità. Nel documento scritto di pugno e consegnato al Malisana, che ha dato il via al presente procedimento, come abbiamo visto, il presidente Farina, a caldo, si è espresso: "…regalando con antisportività dei gol eclatanti addirittura segnando su calcio d’inizio, dopo il 3-1, calciando direttamente verso la propria porta e il portiere la lasciava andare in porta". Al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, solo dieci giorni dopo, il medesimo presidente ha dichiarato: "ci tengo a precisare che il portiere ha continuato a fare il suo dovere … anche il secondo portiere ha cercato di neutralizzare le reti della squadra avversaria; sull’autogol procurato…..., il secondo portiere non ha colpe, perché quando il tiro è stato scoccato, lui non era ancora tra i pali e ricordo con esattezza che stava ancora calzando i guanti. Voglio inoltre far presente che l’autorete …... è avvenuta per una casualità, in quanto il giocatore, preso dal nervosismo per quanto stava accadendo, ha scaraventato all’indietro la palla realizzando una rete che ha dell’incredibile". Le due versioni, rese dalla stessa persona nel giro di dieci giorni, sono di segno diametralmente opposto e non c’è la benché minima possibilità di considerarne attendibile una a discapito dell’altra perché descrivono fatti ben precisi e inconciliabili tra loro: il calciatore ha tirato direttamente mirando la porta, oppure ha scalciato la palla all’indietro per stizza senza curarsi di dove potesse finire? Il portiere ha platealmente accompagnato la palla in rete oppure non era ancora tra i pali e stava addirittura ancora calzando i guanti? Le due versioni sono tra loro inconciliabili e la verità dell’una esclude la verità dell’altra. Dopo queste considerazioni, anche le altre soggettive valutazioni del presidente Farina, che pur questa C.D. riconosce comprensibilmente scioccato dall’accaduto, perdono drasticamente di attendibilità: egli afferma che "tutti i giocatori in campo nei minuti di recupero si sono indistintamente resi responsabili del comportamento"; poi esclude la responsabilità, ad uno ad uno, di cinque calciatori che "hanno cercato di opporsi agli attacchi della squadra avversaria"; indi precisa che "tutti gli altri giocatori in campo sono colpevoli dell’accaduto" e li elenca salvo aggiungere: "Voglio precisare che non sono sicuro al cento per cento che FURLAN fosse d’accordo". Va segnalato che il presidente ha fatto sette nomi, mentre la Procura Federale, facendo proprie le risultanze dell’Ufficio Indagini, ha ritenuto di escludere la responsabilità di uno di loro, l’autore dell’autogol da centrocampo. L’allenatore Samez, che nei minuti finali ha abbandonato la panchina per non assistere allo scempio che si stava verificando in campo, ha dichiarato di aver trovato grande nervosismo e pesante diverbio tra attaccanti e difensori. Precisa che l’autore dell’autogol da metà campo, nell’occasione, ha "scaraventato la palla all’indietro verso i difensori, i quali non hanno fatto nulla per intercettarla…" ma aggiunge, credibilmente, che "la palla era diretta verso l’alto", sì che risulta difficile comprendere come i difensori avrebbero potuto impedire la segnatura della rete. Continua, però, ricordando che il capitano MANTEO ha pronunciato la frase "Ma cosa volete, tanto il Malisana ha vinto 5 a 0" e che a fine gara lo stesso ha riconosciuto di aver "mollato perché non c’era più la possibilità di ottenere la promozione". A precisa domanda, ha dichiarato di aver individuato senz’altro alcuni tesserati che "si sono dissociati da questo atteggiamento", ma non ha saputo descrivere un solo fatto che fosse ascrivibile ad uno dei suoi calciatori e che fosse riconducibile ad un illecito. Ha ribadito, poi, tale incapacità nella dichiarazione allegata dai tesserati in dibattimento. Il portiere Mijat, sentito dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, ha ricordato che "PERINI, sconsolato, ha abbandonato il campo senza neanche chiedere permesso all’arbitro". Tale fatto, comunque risulta confermato in altri atti. Il capitano MANTEO, unico tra i deferiti ad essere stato interrogato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, ha giustificato il cedimento della squadra con un "crollo fisico e psicologico. Noi tentavamo di segnare lanciandoci tutti all’attacco ma poi nessuno aveva più voglia di tornare in difesa". Alla luce dei fatti come emersi dall’istruttoria, e sopra descritti, la C.D. deve escludere che sia emersa un’ipotesi di illecito sportivo a carico dei deferiti, e deve ritenere che sia credibile la diagnosi data dal capitano MANTEO di un cedimento fisico e psicologico della squadra improvvisamente intervenuto dopo aver saputo che il Malisana aveva vinto la propria gara e che, quindi, la promozione per la sua CAMPANELLE PRISCO era inesorabilmente sfumata. Ciò non toglie che la condotta emersa a carico di alcuni deferiti vada stigmatizzata perché riconducibile alla violazione di quei principii di correttezza e probità che, unitamente al principio di lealtà, costituiscono l’inderogabile manifestazione di sportività consacrata nell’art. 1 comma 1 C.G.S.. Esaminando individualmente le singole posizioni di 1) Daniele PRADA, 2) Andrea FURLAN, 3) Luigi PIERGIANNI, 4) Luca FONZARI, gli elementi acquisiti non consentono di identificare in loro, con certezza, i responsabili di alcuna condotta più o meno illecita. I loro nomi sono stati esternati dal solo presidente Farina, nell’ambito della dichiarazione resa al Collaboratore dell’Ufficio Indagini e l’inattendibilità di quelle dichiarazioni è già stata evidenziata più sopra in motivazione e conclamata dal mancato deferimento di uno di loro, l’autore dell’autorete. Né il presidente Farina, peraltro, né altri interrogati, hanno addebitato agli stessi alcun fatto concreto. La Procura Federale li ha deferiti solo perché i loro stessi nomi non rientrano nella lista di quelli che si sono senz’altro dissociati dalla condotta molle degli ultimi minuti di gara. Decisamente troppo poco per affermare la fondatezza dell’incolpazione di illecito sportivo. Se anche può essere chiaro che in condizioni di gioco normali una squadra non sia in grado di segnare quattro reti in sette minuti, tuttavia non si può escludere che le motivazioni forti di una squadra (la prospettiva di una promozione) contro il concomitante improvviso collasso motivazionale dell’altra, (che di botto si è trovata al 91° a non poter più contare sulla agognata promozione per aver subito il 2 a 1 e per aver appreso del risultato del Malisana) possano aver umanamente portato al risultato di 6 a 1 senza il concorso di alcun illecito sportivo. D’altronde, la motivazione che avrebbe indotto i tesserati del CAMPANELLE a fare un torto al Malisana con le modalità prescritte, ovvero un asserito e non provato diverbio con quei loro avversari, è talmente labile che non fa proprio storia. Il riconoscimento dell’addebito a questi deferiti suonerebbe come cieca adesione alla soggettiva valutazione del presidente, l’unico che ha visto in loro i responsabili del collasso della squadra nei minuti finali. Peraltro, si ripete, a nessuno di loro è stato ascritto in concreto un solo fatto specifico e l’accertamento della responsabilità non può essere lasciato alla valutazione (emotivamente coinvolta e comunque successivamente smentita) del solo Presidente. Vanno conseguentemente prosciolti. 5) Dino PERINI. Da un (vice) capitano, tutto ci si può attendere, ma non che abbandoni la propria nave che sta affondando. Il sig. Perini, comprensibilmente deluso dalla fine del sogno della promozione e da quello che stava accadendo, nei minuti finali anziché dedicare le ultime risorse a contrastare gli avversari, ha sconsolatamente abbandonato il terreno di gioco senza neppure chiedere autorizzazione all’arbitro. Tale condotta, a parere della C.D., se da un lato conferma che il deferito Perini non ha partecipato al ventilato illecito sportivo, d’altro canto costituisce violazione delle norme di sportività che sono sancite nell’art. 1 c. 1 C.G.S. nella parte in cui impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di correttezza e probità. 6) Maurizio MANTEO. Anche al capitano, di ventennale militanza tra le fila della CAMPANELLE PRISCO, non è addebitabile una condotta tesa all’illecito sportivo perché non emergono elementi concreti a lui riferibili che possano provare che lui personalmente abbia compiuto con coscienza atti diretti a favorire la promozione dell’Arzino a scapito del Malisana. Anche al capitano, però, la C.D. ritiene addebitabile una condotta non sportiva nel momento in cui, anziché incitare i propri compagni di squadra a non mollare, ha rivolto loro la propria demotivazione a resistere, esprimendosi con "Ma cosa volete, tanto il Malisana ha vinto 5 a 0". Quella frase ha scatenato l’ira del compagno di squadra che, nell’immediatezza, ha tirato il calcio di inizio verso la propria porta segnando l’autogol, ed è certamente un punto fermo nel crollo psicologico di tutta la compagine. Tale condotta, partita da lui, pacificamente considerato come leader della squadra, ha senz’altro generato, o quanto meno portato all’estremo, il collasso motivazionale in tutti i suoi compagni e, comunque, viola gravemente il dovere di correttezza e probità imposto dall’art. 1 c. 1 C.G.S.. 7) G.S. CAMPANELLE PRISCO. La società, chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva dell’operato dei propri tesserati ai sensi dell’art. 2 c. 4 C.G.S., ha visto già la Procura Federale riconoscerle una responsabilità attenuata dall’aver denunciato tempestivamente i fatti accaduti ed allontanato i responsabili della compagnie sportiva. Di fatto, per il vero, non risulta che abbia propriamente allontanato i tesserati ritenuti colpevoli dell’asserito illecito; vero è che questa C.D. non ha ritenuto di rilevare un illecito sportivo nelle condotte degli stessi. Per la responsabilità oggettiva in ordine all’operato dei propri tesserati, come definito in motivazione, pare equa la sanzione di cui in dispositivo. Il dispositivo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Regionale del Comitato FVG ritenuto non provato a carico dei deferiti il denunciato illecito sportivo, proscioglie da tale incolpazione i tesserati 1) Daniele PRADA, 2) Andrea FURLAN, 3) Luigi PIERGIANNI, 4) Luca FONZARI, 5) Dino PERINI, 6) Maurizio MANTEO; ritenuto comunque incorrere nella violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. le condotte dei signori Dino PERINI e Maurizio MANTEO, così modificato il capo di incolpazione, per le motivazioni sopra esposte, visto l’art. 14 c. 1/g C.G.S., infligge a 5) Dino PERINI ( vice capitano), mesi due di squalifica e a 6) Maurizio MANTEO( capitano), mesi sei di squalifica. Ritenuto sussistere in ogni caso la responsabilità oggettiva della società, visto l’art. 13 c. 1/b C.G.S., infligge alla 7) G.S. CAMPANELLE PRISCO la sanzione della ammenda di Euro 100/00 (cento). Ritenuto che dallo svolgimento del processo, come sopra descritto, possa essere emersa una violazione disciplinare a carico della società, che avrebbe consegnato tardivamente gli atti processuali ai propri tesserati, rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale F.V.G. per ogni attività di sua competenza. Ai sensi del nuovo testo dell’art. 31 de1 C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente a tutte le sette parti, presso la società G.S. CAMPANELLE PRISCO, il presente provvedimento.
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