COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 08.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. NOGOMETNI KLUB KRAS AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE KNEZEVIC RADENKO PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 08.03.2006
Delibera Della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. NOGOMETNI KLUB KRAS AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE KNEZEVIC RADENKO PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.
LA COMMISSIONE,
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara A.S.D. KRAS – A.S.D. VILLESSE CALCIO del 19.02.2006, valevole per il Campionato di Prima Categoria – Girone C;
- Visto la squalifica per TRE giornate effettive di gara comminata dal G.S.R., pubblicata sul C.U. N.33 in data 22.02.2006;
- Letto il ricorso dell’A.S.D. Kras, con il quale la ricorrente chiede una parziale riduzione della squalifica da tre a due giornate, facendo presente che il calciatore, di nazionalità chiaramente straniera, nella sua manifestazione di protesta nei confronti del direttore di gara, evidentemente per la non conoscenza della lingua italiana, è andato oltre le sue effettive intenzioni;
- Considerato che dalla descrizione contenuta nel referto arbitrale, la condotta del giocatore, pur censurabile e sanzionabile, sia passibile di un provvedimento più benevolo;
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del ricorso presentato, riduce da tre a DUE le giornate di squalifica a carico del giocatore Knezevic Radenko e dispone, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo.
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