COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 Del 22.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. CENTRO SEDIA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE GALLAS ALBERTO PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 Del 22.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. CENTRO SEDIA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE GALLAS ALBERTO PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. La COMMISSIONE, - Visto la squalifica per TRE giornate di gara comminate dal G.S.R. a carico del Calciatore GALLAS Alberto (Centro Sedia Calcio), pubblicata sul C.U. n. 35 in data 01.03.2006; - Esaminato il ricorso della A.S.D. Centro Sedia Calcio, tendente a sminuire il comportamento violento del proprio giocatore nei confronti di un giocatore della squadra avversaria e successivamente a negare il linguaggio offensivo indirizzato ad un assistente dell’arbitro, chiedendo di conseguenza una riduzione della squalifica; - Ritenuto che il provvedimento adottato, in relazione al contenuto del referto di gara (che – ricordiamo – è da ritenersi “prova privilegiata”), sia del tutto congruo. P.Q.M. - Respinge il ricorso presentato, confermando la squalifica per TRE giornate e dispone per l’addebito della tassa reclamo.
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