COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 04.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale nei confronti di CARNELUTTI Mirco, presidente della ASD “IL CASTELLO DI GEMONA”, della ASD “IL CASTELLO DI GEMONA”, di LONDERO Gianni e GALLAI Cristiano, entrambi calciatori

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 04.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale nei confronti di CARNELUTTI Mirco, presidente della ASD “IL CASTELLO DI GEMONA”, della ASD “IL CASTELLO DI GEMONA”, di LONDERO Gianni e GALLAI Cristiano, entrambi calciatori Il deferimento. Con raccomandata 01.07.08, ai sensi dell’Art. 32/4 C.G.S., il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. a) il sig. Mirco CARNELUTTI, nella sua qualità di Presidente della ASD “IL CASTELLO DI GEMONA”, per rispondere della “violazione degli articoli 1 commi 1 e 5 e 3 comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza sportiva, per aver posto in essere una condotta antisportiva nei confronti della ASD STALIS di cui prima era Dirigente, invitando diversi calciatori di tale società a produrre lettera di svincolo, preparata dallo stesso, a favore della nuova società IL CASTELLO, da lui stesso presieduta, accompagnando tale comportamento con indebite pressioni nei confronti dei calciatori stessi. In particolare promettendo al Gallai di “effettuare lavori di manutenzione gratuitamente alla discoteca di proprietà dello stesso Gallai” e rammentando al Patat “il rapporto di lavoro consolidato nel tempo con lo stesso Carnelutti (che era cliente della ditta informatica del Sig. Patat”). b) La società ASD “IL CASTELLO DI GEMONA” ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., “per responsabilità diretta in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio Presidente”. c) il Sig. Cristiano GALLAI, calciatore, attualmente tesserato con la ASD “Val del Lago”, e d) il Sig. Gianni LONDERO calciatore, attualmente tesserato con la ASD “Val del Lago”, entrambi per rispondere della “violazione degli articoli 1 commi 1 e 5 e 3 comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza sportiva, per aver apposto il Sig. Gallai la firma del Sig. Londero sulla richiesta di svincolo di quest’ultimo, nell’ufficio e alla presenza del Sig. Carnelutti. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. i deferiti e la Procura Federale per la riunione del 20.11.2008, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.- All'udienza del 20.11.2008, dinnanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il deferito Sig. Mirco CARNELUTTI per sé ed in rappresentanza della Società da lui presieduta A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA, assistito dall’avv. Giuseppe Tiso e il Sig. Gianni LONDERO.- Acquisiti preliminarmente, nulla ostando la Procura Federale, i documenti prodotti in copia in udienza dalla difesa del Carnelutti e dato luogo alla discussione, le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: Quanto al sig. Mirco CARNELUTTI: inibizione per mesi 12 (dodici); Quanto all’A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA: € 1.000,00 (mille) di ammenda; Quanto al sig. Cristiano GALLAI: squalifica per mesi 3 (tre) ed € 500,00 (cinquecento) di ammenda; Quanto al sig. Gianni LONDERO: squalifica per mesi 3 (tre) ed € 500,00 (cinquecento) di ammenda. Il sig. CARNELUTTI, affermando l’assoluta mancanza di responsabilità, ha chiesto pronunciarsi il proscioglimento da ogni addebito disciplinare per sé e per la Società; Il sig. Gianni LONDERO ha concluso rimettendosi alla decisione della C.D.T. facendo comunque notare la buona fede e il fatto che non servisse alcuna richiesta di svincolo da parte sua essendo già svincolato a partire dalla stagione 2002/2003 e rilevando comunque l’eccessività delle sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale. Lo stesso conclude chiedendo il proscioglimento. La motivazione. Il deferimento risulta fondato. Per quanto concerne la posizione del Carnelutti, l’attività istruttoria condotta dalla Procura federale ha dimostrato la responsabilità dello stesso nella condotta antisportiva. Inconfutate rimangono infatti tutte le circostanze evidenziate dalla Procura federale in ordine alla predisposizione e invio a sua cura e spese delle richieste di svincolo di un cospicuo numero di tesserati dello STALIS, temporalmente inquadrate nel momento in cui egli stesso stava uscendo dalla medesima società STALIS per costituire la nuova società IL CASTELLO DI GEMONA. Altrettanto provate, nonostante l’abile difesa abbia cercato di mettere in dubbio i fatti, appaiono le pressioni esercitate dallo stesso nei confronti alcuni calciatori al fine di farli tesserare, dopo lo svincolo, con la società di cui era appena diventato presidente. Non traggano in inganno le documentazioni prodotte dalla difesa, tese in realtà a dimostrare la mancanza di “favori” nei confronti del calciatore Gallai per l’esistenza di fatture emesse nei confronti dello stesso in ordine alla sua attività imprenditoriale. A queste infatti si contrappongono non solo il rilievo che le fatturazioni prodotte riguardano prestazioni passate, e non future, ma anche la testimonianza del diretto interessato il quale confermava alla Procura federale le indebite pressioni ricevute nei suoi confronti. Inoltre, la C.D.T. ritiene che, anche se i rapporti professionali tra i deferiti non siano venuti meno (prova che comunque non è stata portata compiutamente), comunque sussisterebbe la non velata minaccia legata al fatto contestato. Di conseguenza va affermata la responsabilità del Carnelutti per le attività accertate a suo carico, contrarie ai principi deontologici che illuminano già dal suo art. 1 il Codice di Giustizia Sportiva. Alla affermata responsabilità di Mirco CARNELUTTI per i fatti a lui ascritti, correttamente inquadrati nella violazione dell’ampio principio di lealtà, probità e correttezza sportiva prescritto dall’art. 1 del C.G.S., giuridicamente consegue, secondo quanto stabilito dall’art. 4 c. 1 e 2 del C.G.S., la responsabilità diretta delle Società per quanto compiuto da chi la rappresenta. Per quanto concerne la posizione dei tesserati Gallai e Londero, sono gli stessi calciatori ad aver ammesso la loro responsabilità. Il Sig. Londero sottolinea in ogni caso la sua buona fede, dal momento in cui lo stesso non necessitava di alcuna richiesta di svincolo, in quanto già svincolato a partire dalla stagione 2002/2003. Se è vero che la firma apposta dal Gallai sulla richiesta di svincolo del Londero può così apparire inutile, e se è provato che il Gallai era stato autorizzato dal Londero medesimo ad apporre la firma in sua vece (per sua stessa ammissione), è anche vero che il fatto rimane comunque censurabile perché contrario ai canoni di correttezza, probità e lealtà. Restano così affermate le responsabilità dei due calciatori per le attività accertate a loro carico, anche se la violazione non ha avuto, né poteva avere, alcun concreto rilevo. Per quanto attiene all’entità delle sanzioni, ritiene la C.D.T., nel modulare le stesse, di dover osservare che per ferma giurisprudenza di questa C.D.T. (v. da ultimo C.U. n° 73 dd 12.06.2008), così interpretando l’art. 19 c. 5 e 6 del C.G.S., non è applicabile una sanzione pecuniaria ai tesserati appartenenti alla sfera dilettantistica, come richiesto dalla Procura Federale, se non ove espressamente previsto dalla norma federale. Perciò non è accoglibile la richiesta in tale senso della Procura Federale. Tale interpretazione risponde evidentemente alle esigenze di tutela dell’aspetto dilettantistico. P.Q.M. ritenuta la responsabilità di Mirco CARNELUTTI, Presidente della A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA, per i fatti a lui ascritti, gli infligge l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a tutto il 31 agosto 2009; ritenuta la responsabilità diretta dell’A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA, ai sensi dell’art. 4 c.1° e 2° del C.G.S., in ordine ai fatti ascritti al suo Presidente, le infligge l’ammenda di € 500,00- (cinquecento) ritenuta la responsabilità di Cristiano GALLAI, calciatore, attualmente tesserato con la ASD “Val del Lago”, per i fatti a lui ascritti, gli infligge la sanzione dell’ammonizione; ritenuta la responsabilità di Gianni LONDERO calciatore, attualmente tesserato con la ASD “Val del Lago”, per i fatti a lui ascritti, gli infligge la sanzione dell’ammonizione.
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