COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 del 18.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale nei confronti di Fabrizio MANGANELLI, presidente della ASD “PRO GORIZIA”, nonché della Società Sportiva ASD “PRO GORIZIA”

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 del 18.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale nei confronti di Fabrizio MANGANELLI, presidente della ASD “PRO GORIZIA”, nonché della Società Sportiva ASD “PRO GORIZIA” Il deferimento. Con raccomandata 26.05.08, ai sensi dell’Art. 32/4 C.G.S., il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. a) il sig. Fabrizio MANGANELLI, nella sua qualità di Presidente della ASD “PRO GORIZIA”, per rispondere della “violazione di cui all’art. 1 commi del C.G.S. in relazione all’art. 32 comma 1 e comma 7 del regolamento della L.N.D. in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 53/1-N.O.i.F. (che stabiliscono l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali le società sportive si iscrivono) per aver rinunciato alla partecipazione al Campionato Regionale Femminile di Serie C dopo la pubblicazione dei calendari, nella stagione 2007/2008. b) La società ASD “PRO GORIZIA” ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., “per responsabilità diretta in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio Presidente”, come indicate al punto a). Ritualmente convocati per l’udienza del 30.11.2008 comparivano di fronte alla CDT FVG, costituita dall’avv. Andrea Bonato Fabris (presidente) dall’avv. Severino Lodolo e dal rag. Mario Delich (componenti effettivi) e dal dott. Alessandro Benzoni (componente supplente), il Sig. Paolo Bressan nella sua qualità di Presidente, a tale data, della società ASD “PRO GORIZIA”, mentre nessuno compariva per il deferito Fabrizio Manganelli. Le parti non avevano fatto pervenire nessuna difesa scritta entro i termini. In udienza il Sig. Bressan formulava, con il consenso del rappresentante della Procura federale, avv. Massimo Giuseppe Adamo, istanza di patteggiamento nella misura finale di € 66,67 di ammenda. Per il Sig. Fabrizio Manganelli il rappresentante della Procura federale concludeva per la di lui condanna a gg 10 di inibizione. La CDT con ordinanza respingeva, in quanto non ritenuta congrua, la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ASD “PRO GORIZIA” indicata nell’istanza formulata dalle parti, ordinando la riconvocazione di tutte le parti interessate dinanzi alla stessa CDT per l’udienza dell’11.12.2008. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. i deferiti e la Procura Federale per la riunione del 11.12.2008, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e la società ASD “PRO GORIZIA” in persona del Sig. Paolo Bressan nella sua qualità di attuale Presidente. Nessuno compariva per il deferito Fabrizio Manganelli. Dato luogo alla discussione, le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: Quanto al sig. Fabrizio Manganelli: la sanzione di gg 20 (venti) di inibizione; Quanto all’A.S.D. “PRO GORIZIA”: la sanzione di € 1.000,00 (mille) di ammenda; Il sig. Sig. Paolo Bressan, Presidente della società ASD “PRO GORIZIA”, prima che termini la fase dibattimentale, ha avanzato istanza di patteggiamento ed ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione della ammenda nella misura ridotta di € 666,00 (seicentosessantasei/00) alla Società A.S.D. “PRO GORIZIA”; La C.D.T., per quanto concerne la posizione deferito Fabrizio Manganelli, ha valutato la fondatezza del deferimento. Infatti la violazione ascrittagli è documentalmente provata dalla rinuncia (agli atti) alla partecipazione al Campionato Regionale Femminile di Serie C, comunicata con raccomandata dd 19.09.2007, dopo la pubblicazione dei calendari. Lo stesso deferito non è comparso di fronte a Codesta CDT e non ha fatto pervenire nessuno scritto difensivo. Non si può che affermare la responsabilità del Sig. Fabrizio Manganelli, ritenendo inoltre corretta la qualificazione dei fatti ascrittigli e congrua, dal punto di vista della sua entità, la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura federale nelle sue conclusioni. Per quanto concerne la posizione della società A.S.D. “PRO GORIZIA”, e in ordine all’istanza di patteggiamento avanzata dalla stessa e sulla quale ha prestato il consenso il rappresentante della Procura federale, questa CDT, visti gli artt. 23 e 24 CGS, ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata con il rappresentante della Procura federale. La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: -ammenda di € 666,00 (seicentosessantasei/00) alla Società A.S.D. “PRO GORIZIA”; -inibizione di giorni 20 (a tutto il 07 gennaio 2009) al sig. Fabrizio Manganelli; dichiara la chiusura del procedimento.
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