COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 del 18.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del Sig. Sabatino MANSI Presidente della A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI nonché della Società Sportiva A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 del 18.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del Sig. Sabatino MANSI Presidente della A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI nonché della Società Sportiva A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI Il deferimento. Con Raccomandata dd 28.10.2008 ai sensi dell' art. 32 c. 4 del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva i seguenti soggetti al giudizio di questa C.D.T.: a) il Sig. Sabatino MANSI nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI, per rispondere della “violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. , come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n° 1 della LND, per come richiamate al capitolo A3 e A9 – punto 2 – lett. a, “per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2007/2008”; - b) la società A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 4 c. 1° del C.G.S., delle violazioni ascritte al suo Presidente, come sopra indicate . Il deferimento dei soggetti dinanzi indicati conseguiva agli accertamenti svolti all’esito della denunzia sporta dal Presidente del Comitato Regionale del Friuli-Venezia Giulia della LND con la quale veniva segnalato che l’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI, partecipante al campionato di Promozione, aveva “disatteso alla obbligatorietà di svolgere, con una propria squadra, l’attività giovanile nella stagione 2007/08”. La convocazione. Ai soggetti deferiti ed alla Procura Federale veniva tempestivamente e ritualmente notificato dal Presidente della C.D.T. formale avviso di convocazione, per la trattazione del giudizio per il giorno 11.12.2008 Il dibattimento. Nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza dell’11.12.2008, dinanzi alla C.D.T. sono comparsi la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA, nonché il sig. Giorgio TITOTTO, per deleghe acquisite agli atti, in rappresentanza sia del Presidente dell’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI che della società sportiva. In via preliminare il sig. Giorgio TITOTTO, nella sua qualità come sopra descritta, ha, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, formulato istanza di patteggiamento nei termini in appresso indicati. Le conclusioni. Le parti hanno quindi concluso per l’applicazione al Presidente dell’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI ed alla società sportiva deferita, della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 32 2° c. C.G.S., rispettivamente di 40 gg di inibizione e di € 1.000,00- di ammenda, corrispondenti rispettivamente alla sanzione base richiesta dal Sostituto Procuratore Federale (due mesi di inibizione per il Presidente e euro 1.500 di ammenda per la Società) ridotta di un terzo. La motivazione. Giudicata astrattamente corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati al sig. Sabatino Mansi ed all’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI (la mancata partecipazione, per rinuncia, dell’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI al Campionato Provinciale Juniores dopo la pubblicazione dei calendari risulta per tabulas) e giudicata altresì congrua la sanzione indicata dalle parti, la C.D.T. ritiene di far luogo all’accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione in misura ridotta richiesta dalle parti. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG visto l’art. 32 c. 2 del C.G.S., applica le seguenti sanzioni: 1) al Sig. Sabatino MANSI l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di gg 40 (fino al 27 gennaio 2009); 2) all’ A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00 ).
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