COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 del 27/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. CISERIIS in merito ai provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. in esito alla gara BEARZI/ CISERIIS del 28.01.09, valida per il Campionato di Terza Categoria (in c.u. 26 del 04.02.2009 Del. Prov. Udine)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 del 27/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. CISERIIS in merito ai provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. in esito alla gara BEARZI/ CISERIIS del 28.01.09, valida per il Campionato di Terza Categoria (in c.u. 26 del 04.02.2009 Del. Prov. Udine) Con tempestivo reclamo, la A.S.D. CISERIIS opponeva il provvedimento con cui il G.S.T., rilevato che la squadra “non si è presentata in campo né ha addotto alcuna giustificazione” la ha considerata rinunciataria, applicando le conseguenti sanzioni.Il reclamo è inammissibile in quanto non è stato inoltrato a controparte, controinteressata in vista dell’omologa del risultato.Il reclamo è altresì inammissibile perché la forza maggiore avrebbe dovuto essere fatta valere in primo grado avanti al G.S.T. previo preannuncio di reclamo da inoltrarsi entro le ore 24 del giorno successivo, con reclamo da presentare entro sette giorni dalla data della gara non disputata (cfr. da ultimo c.u. 47 del 22.01.09) portante documentazione idonea a provare la forza maggiore che ha impedito alla società di presenziare in tempo utile alla gara.Non c’è, così, possibilità di accoglimento.Nell’ottica di diffondere la conoscenza regolamentare a tutte le Società che leggono i C.U., la C.D.T. ritiene comunque opportuno evidenziare come anche nel merito la domanda sarebbe stata respinta. La lagnanza della reclamante, infatti, verte sul fatto che data e ora della gara erano state imposte dal Comitato quale recupero da una gara non disputata, e che la Società avrebbe dato tempestiva comunicazione della propria indisponibilità a disputare la gara a quell’orario, stante l’impegno lavorativo di gran parte dei propri tesserati. Invero, l’art. 56 Noif, rubricato “Recupero delle gare” precisa chiaramente: “Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati”. Il Comitato, nella fattispecie, ha disposto il recupero in conformità alla regolamentazione interna che prevede la fissazione del secondo mercoledì successivo alla gara non disputata, all’ora ufficiale di inizio.In assenza di un accordo delle due società per lo spostamento ad altra ora, quindi, sarebbe stato onere della reclamante seguire la corretta procedura per documentare la propria impossibilità a schierare un numero minimo sufficiente di calciatori, e chiedere l’applicazione della esimente della forza maggiore.P.Q.M.La C.D.T. FVG, dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it