COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO del G.S. FLAIBANO (Campionato Provinciale Juniores) in merito alla delibera assunta dal GST in esito alla gara OSOPPO – FLAIBANO del 08.11.2008 (in C.U. Del. Prov. Udine n° 13 del 12.11.2008).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO del G.S. FLAIBANO (Campionato Provinciale Juniores) in merito alla delibera assunta dal GST in esito alla gara OSOPPO - FLAIBANO del 08.11.2008 (in C.U. Del. Prov. Udine n° 13 del 12.11.2008). Con reclamo tempestivamente proposto il G.S. FLAIBANO chiedeva la “revisione” del provvedimento assunto dal GST il quale, con accertamento d'ufficio, ritenuto che la squadra del Flaibano “aveva utilizzato n. 6 calciatori "fuori quota" in luogo dei n. 5 previsti dal C.U. n. 01 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Udine il 27.08.2008 e più precisamente i numeri: 2, 5, 7, 8, 11, 18;” deliberava di infliggere alla società FLAIBANO la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 -3, di irrogare alla società FLAIBANO l'ammenda di Euro 100,00 e di infliggere al dirigente accompagnatore del FLAIBANO, sig. Pressacco Nicola, l'inibizione a svolgere attività fino al 08.12.2008.L’unica motivazione del reclamo verteva sull’errore materiale dell’arbitro che avrebbe indicato nella sostituzione di un calciatore del Flaibano al 43° del secondo tempo l’ingresso in campo del calciatore numero 18, Brazzoni Lorenzo, fuori quota, anziché del calciatore numero 16 Belloni Stefano.Così, la C.D.T. ha effettuato l’unica attività istruttoria che le competeva, la richiesta al Direttore di Gara di una verifica. Con supplemento di rapporto ricevuto telefonicamente dal Presidente della CDT il 03.03.09, il Direttore di Gara confermava che la sostituzione aveva interessato il calciatore numero 18, come indicato a referto, e come risultante anche dalla distinta di fine gara, firmata dal dirigente accompagnatore della società reclamante. L’Arbitro ricordava anche di aver già a suo tempo confermato tale sostituzione a richiesta del proprio referente arbitrale.A fronte della chiara indicazione dell’arbitro, la cui verbalizzazione costituisce, come è noto, fonte privilegiata di prova, il reclamo deve essere respinto.P.Q.M.La C.D.T.- FVG, respinge il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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