COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 58 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Vincenzo CASALE calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’U.S. CORMOR attualmente tesserato per la società UDINESE S.P.A.; b) Achille POMPA nella sua qualità di Presidente dell’U.S. CORMOR; c) Società Sportiva U.S. CORMOR.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 58 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Vincenzo CASALE calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’U.S. CORMOR attualmente tesserato per la società UDINESE S.P.A.; b) Achille POMPA nella sua qualità di Presidente dell’U.S. CORMOR; c) Società Sportiva U.S. CORMOR. Il deferimento. Con Racc. dd 18.12.2008 ai sensi dell'art. 32 C.G.S. il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti: a) Vincenzo CASALE, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 c. 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40 c.3 N.O.I.F. oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 c.1 C.G.S. per avere richiesto quale calciatore infrasedicenne il tesseramento per la stagione sportiva 2007/08 per l’U.S. CORMOR, società che ha sede in regione diversa e distante da quella in cui risiede con la sua famiglia; - b) Achille POMPA per rispondere, quale Presidente dell’U.S. CORMOR, della violazione di cui all’art. 10 c. 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40 c.3 N.O.I.F. oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 c.1 C.G.S. per avere illegittimamente richiesto il tesseramento del CASALE per l’U.S. CORMOR per la stagione sportiva 2007/08; - c) la Società U.S. CORMOR per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell‘art. 4 c. 1° e 2 del C.G.S., delle condotte illecite ascritte al suo Presidente ed al CASALE. Il deferimento dei soggetti dinanzi indicati conseguiva agli accertamenti svolti dalla Procura Federale all’esito della nota dd. 07.04.08 (con relativi allegati) alla stessa inviata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con la quale si segnalava l’irregolarità, per la prospettata violazione dell’art. 40/3 N.O.I.F., del tesseramento per l’U.S. CORMOR (per la stagione 2007/08) del giovane Vincenzo CASALE (minore infrasedicenne che viveva in Provincia di Udine al di fuori del proprio nucleo familiare); più precisamente in detta nota si evidenziava che la documentazione allegata alla richiesta di tesseramento per l’U.S. CORMOR non poteva considerarsi “né completa né idonea” ad ottenere la deroga di cui all’art. 40/3 N.O.I.F. vuoi perché carente del prescritto certificato cumulativo di Stato Famiglia e Residenza, vuoi perché dalla prodotta dichiarazione del convitto in cui dimora il giovane e dall’acquisito storico calcistico del ragazzo si desumeva che lo stesso, proveniente dalla Campania dove era stato precedentemente tesserato per altra società di quella regione, viveva in Provincia di Udine “senza nucleo familiare”. Ulteriore relazione d’indagine riguardante i medesimi fatti, stesa dalla Procura Federale in un procedimento istruttorio riunito a quello cui il deferimento attiene, veniva quindi acquisita al fascicolo d’ufficio. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava ai soggetti deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 26.02.2009 . Il dibattimento. Nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 26.02.2009, dinanzi alla C.D.T. sono comparsi la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA, un avvocato per delega (prodotta in atti) dei genitori esercenti la patria potestà sul minore Vincenzo CASALE, ed il Sig. Achille POMPA, Presidente dell’U.S. CORMOR, per sé e per la società da lui rappresentata.- All’esito della discussione della vertenza le parti formulavano le conclusioni qui di seguito riportate. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:  Quanto a Vincenzo CASALE mesi 1 uno di squalifica;  Quanto ad Achille POMPA mesi 6 (sei) di inibizione ed € 300,00 (trecento di ammenda);  Quanto alla Società U.S. CORMOR: € 300,00- (trecento) di ammenda. L’avvocato che ha rappresentato il CASALE concludeva per il proscioglimento del suo assistito. Il Presidente dell’U.S. CORMOR, per sé e per la società da lui rappresentata, concludeva per il proscioglimento suo e del sodalizio. La motivazione. L’art. 40/3 N.O.I.F. chiaramente stabilisce che “I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica”. Trattasi di disposizione particolarmente restrittiva che, in quanto dettata dalla necessità di salvaguardare le insopprimibili esigenze dei minori di non essere sottratti all’ambiente familiare in cui vivono e di non trascurare gli studi, non è suscettibile, ad avviso di questa CDT, di interpretazioni estensive. Il fatto poi, che nessuno abbia segnalato problemi al momento della presentazione delle carte per il tesseramento non è circostanza che possa giustificare la condotta dei deferiti. Non quella del Presidente, che proprio per l’incarico da lui ricoperto è tenuto a conoscere le disposizioni dell’ordinamento sportivo, ma neppure quella del CASALE la cui minore età non lo esimeva comunque dal sapere (avvalendosi anche dei genitori) che cosa prevedessero le norme sul tesseramento dei calciatori infrasedicenni e sulle relative limitazioni. Sussiste pertanto prova documentale delle violazioni ascritte agli incolpati. Ciò detto, la particolare situazione in cui si è venuto a trovare il CASALE, stabilitosi presso un convitto in Friuli; il convincimento che tale stato di cose potesse essere inteso come equipollente di una convivenza familiare e l’intendimento di “far giocare il ragazzino” che ha spinto l’U.S. CORMOR a tesserarlo, rappresentano altrettante circostanze che valgono a giustificare una sanzione contenuta come in dispositivo. In proposito alla richiesta di una ammenda per il presidente Pompa, si osserva ancora una volta che, per giurisprudenza di questa C.D.T. (v. C.U. n° 73 dd 12.06.2008) la disposizione di cui all’art. 15 del C.G.S, che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria (ammenda) per “le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico che siano responsabili di violazione della clausola compromissoria” costituisce norma di stretta interpretazione, sì che ai sensi dell’art. 19 c. 5 e 6 del C.G.S. non si ritiene ammissibile estendere la previsione di una sanzione pecuniaria ai dirigenti appartenenti alla sfera dilettantistica, al di là del caso specifico della violazione della clausola compromissoria. Accertata la responsabilità dei deferiti, le sanzioni vengono quantificate come da dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine ai fatti ad essi rispettivamente ascritti, infligge: • a Vincenzo CASALE la squalifica di gg 15 (sino al 27 marzo 2009). • al sig. Achille POMPA l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 1 (sino al 12 aprile 2009). • all’U.S. CORMOR l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta).
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