COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA S.S.D. COLLEFERRO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 29 DEL 25.09.08 IN MERITO ALLA GARA FORMIA – COLLEFERRO DEL 07.09.08 DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA S.S.D. COLLEFERRO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 29 DEL 25.09.08 IN MERITO ALLA GARA FORMIA – COLLEFERRO DEL 07.09.08 DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA La Corte di Giustizia Federale, accogliendo il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla S.S. Formia Calcio avverso la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata con C.U. 39 del 23.10.08, annullava la decisione impugnata e rimetteva gli atti all’Organo di Giustizia territoriale per un nuovo esame nel merito, ex art. 37 IV comma C.G.S.. All’udienza innanzi l’intestata Commissione Disciplinare, fissata per il giorno 04.03.09, comparivano la S.S.D. Colleferro in persona del Presidente sig. Talone Loris e del D.G. sig. Batella Vincenzo i quali, ferme restando tutte le argomentazioni difensive esposte in precedenza, ribadivano sostanzialmente il difetto di contraddittorio, in quanto il reclamo proposto dal Formia Calcio - da cui la decisione del G.S. pubblicato nel C.U. nr. 29 del 25.09.08 - veniva indirizzato esclusivamente via fax ad numero intestato ad una Società Sportiva diversa, precisando, altresì, che il reclamo della Vis Artena era stato trasmesso, oltre che nella forma della raccomandata A/R, anche via fax al corretto numero; concludevano pertanto con la richiesta di inammissibilità del reclamo del Formia per difetto di contraddittorio. Comparivano, altresì, per S.S. Formia Calcio l’avv. Edoardo Chiacchio, nonché il Presidente Aldo Zangrillo ed i dirigenti Carlo Magliozzi e Pasquale Cogliandro. L’avv. Chiacchio depositava memorie aggiuntive cui si riportava, sostenendo in particolare che il portale internet del Comitato Regionale sarebbe “l’unica fonte probatoria” dalla quale è possibile ricavare indirizzi, generalità e recapiti telefonici delle singole Società, che la notifica del reclamo a mezzo fax è assolutamente rituale perché prevista dall’art. 38 VII comma CGS e non alternativa alla forma della raccomandata A/R. L’avv. Chiacchio depositava copia del C.U. n. 1 del 01.07.08 C.R.L. che al punto n. 23 stabilisce che i comunicati ufficiali possono essere diffusi in forma telematica e, quindi, in via istruttoria chiedeva all’intestata Commissione di svolgere indagine conoscitiva affinché si appurasse se la S.S. Formia e le altre Società del girone avessero altro strumento, oltre al portale del Comitato Regionale, per acquisire i recapiti delle diverse e società e, nella fattispecie, l’esatto numero di fax del Colleferro. L’Avv. Chiacchio concludeva chiedendo il riconoscimento della regolarità della notifica del ricorso de quo richiamando il principio dell’errore scusabile così come riportato in alcune pronunce della Corte di Giustizia Federale ed, in via di estremo subordine, la rimessione in termini per la proposizione del reclamo al Giudice Sportivo. La Commissione, letti gli atti, esperita l’attività di indagine richiesta, ritiene infondate le doglianze del reclamante per i seguenti motivi. In merito alla ritualità della notifica del reclamo si osserva che dalla lettura comparata dell’art. 46 I comma e dell’art. 38 VII comma si evince che il telefax (così come il telegramma, la posta elettronica) è mezzo di notifica dei ricorsi equipollente alla raccomandata A/R, ma – continua l’art.38 VII comma C.G.S. - “a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”. Nel caso di specie, non solo non vi è prova che la notifica del reclamo proposto dal Formia Calcio sia stato ricevuto dal legittimo destinatario S.S.D. Colleferro Calcio, ma è provato per tabulas che tale notifica abbia raggiunto una Società sportiva diversa (Civis Colleferro 1997). Il Formia Calcio avendo optato per la notifica a mezzo fax avrebbe dovuto, in virtù del disposto dell’art. 38 VII comma CGS, garantire e provare la ricezione del ricorso all’effettivo destinatario. Pertanto, la notifica, pur avendo utilizzato uno strumento astrattamente idoneo (telefax), non si è perfezionata ed il difetto di contraddittorio rende il reclamo inammissibile. Inoltre, sul punto, si osserva che a seguito dell’attività di indagine conoscitiva, richiesta peraltro dalla parte reclamante, è emerso che il Comitato Regionale aveva distribuito a tutte le Società di Eccellenza l’annuario contenente le generalità ed i recapiti di tutte le Società. Il suddetto annuario contiene, nel caso specifico, il numero di fax intestato al Colleferro, ovvero il nr. 06/97231032. Infatti, il reclamo della Vis Artena (relativo sempre alla irregolarità del calciatore Lorenzi nella gara Colleferro – Vis Artena del 14.05.08) veniva inoltrato non solo a mezzo raccomandata A/R, ma anche a mezzo fax ed al corretto numero. E’ di tutta evidenza che se la Vis Artena ha avuto modo di notificare correttamente il proprio reclamo a mezzo fax, anche il Formia avrebbe ottenuto il medesimo risultato se avesse usato le fonti ufficiali. Tale circostanza è sufficiente ad escludere, nel caso in commento, l’applicazione del principio dell’errore scusabile. In ultimo, si precisa che nel C.U. nr.1 del 01.07.08 del C.R.L. al punto n. 23 si legge “Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell’ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali…..omissis…I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica”. Consegue che il portale del C.R.L. può essere strumento di pubblicazione di natura ufficiale, ma solo limitatamente ai Comunicati il cui contenuto riguardi decisioni degli Organi Federali e non certamente i numeri di telefono/fax delle singole Società che hanno mera funzione informativa. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA di accogliere il ricorso della S.S.D. Colleferro relativo alla gara Formia Calcio – Colleferro del 07.09.08, ripristinando il risultato acquisito sul campo Formia Calcio – Colleferro 0-2. La tassa reclamo va restituita.
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