COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 58 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Sig. Procuratore Federale nei confronti di A.C. MONFALCONE, GERMANI Lucio, DEOTTO Mario, VALENTINO Giorgio, DEPANGHER Bruno e MASTROBUONI Giovanni

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 58 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Sig. Procuratore Federale nei confronti di A.C. MONFALCONE, GERMANI Lucio, DEOTTO Mario, VALENTINO Giorgio, DEPANGHER Bruno e MASTROBUONI Giovanni Il deferimento: Con il deferimento di data 19.12.2008, ai sensi dell'art. 32/4 C.G.S. la Procura federale deferiva i soggetti indicati in rubrica per rispondere rispettivamente: il sig. Germani Lucio per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. per aver, in concorso con soggetto non identificato, inviato o consentito che si inviasse rapporto alterato seppur a conoscenza dell'alterazione, nonché per la violazione dell'art. 1/1 in relazione all'art. 53 N.O.I.F. per aver violato l'obbligo che impone alle società di non rinunziare alla disputa di una gara; il sig. Deotto Mario per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. per aver, in concorso con soggetto non identificato, inviato o consentito che si inviasse rapporto alterato seppur a conoscenza dell'alterazione; comportamento aggravato dalla circostanza che lungi dal porre in essere i consequenziali atti, tentava di insabbiare l'accaduto, mercé giustificazioni risibili ed inopportune; il sig. Valentino Giorgio per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. per aver, in concorso con soggetto non identificato, inviato o consentito che si inviasse rapporto alterato seppur a conoscenza dell'alterazione; il sig. Depangher Bruno per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. per aver, in concorso con soggetto non identificato, inviato o consentito che si inviasse rapporto alterato seppur a conoscenza dell'alterazione; condotta aggravata dalla circostanza che, nonostante fosse stato richiesto di inviare una missiva esplicativa dell'accaduto, serbava un comportamento ispirato alla non collaborazione con la Delegazione Provinciale di Gorizia; il sig. Mastrobuoni Giovanni per violazione dell'art. 1/1 cgs per aver, in concorso con soggetto non identificato, inviato o consentito che si inviasse rapporto alterato seppur a conoscenza dell'alterazione; condotta aggravata dalla circostanza che, nonostante fosse stato richiesto di inviare una missiva esplicativa dell'accaduto, serbava un comportamento ispirato alla non collaborazione con la Delegazione Provinciale di Gorizia; a tanto deve aggiungersi che tentava di insabbiare l'accaduto richiedendo fra l'altro al responsabile del settore giovanile dell'U.S. Itala San Marco sig. Inglese, di compiere atti antiregolamentari diretti a celare la vicenda: “ho chiamato il responsabile del settore giovanile della USD Itala San Marco sig. Inglese per verificare la possibilità di rimediare al fatto del referto falsificato (audizione del 07.06.08); la società A.C. Monfalcone per violazione dell'art. 4/1 e 4/2 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, conseguente a quanto ascritto al suo presidente sig. Germani Lucio ed ai tesserati sigg. Deotto Mario, Mastrobuoni Giovanni, Valentino Giorgio, Depangher Bruno. Il fatto: Il fatto di per sé è di una gravità notevole se solo si pensa che va a toccare la credibilità della Società, della Federazione, dello Sport in genere agli occhi dei piccoli calciatori, di undici e dodici anni, categoria Esordienti. Questa Commissione già in passato ha dichiarato apertamente di valutare con particolare sensibilità tutte le vicende che riguardano il Settore Giovanile e Scolastico, conscia che tale settore è la fucina in cui si formano e si forgiano le personalità, sotto l'aspetto sportivo, non solo, ma anche umano, dei calciatori e cittadini del domani. La vicenda nasce da una richiesta di rinvio di una gara del Torneo Esordienti, formulata dalla A.C. Monfalcone, cui aveva aderito la società avversaria, USD Itala San Marco. Alla data concordata per la gara, il 18.12.2007, la squadra esordienti della Itala San Marco si presentò per tempo al campo del Monfalcone non trovando la squadra ospitante alla quale la dirigenza, per evidente propria mancanza, non aveva comunicato la data del rinvio. L'incolpato Depangher, presente in loco in qualità di Dirigente Arbitro, fatto l'appello della squadra ospite, verificata l'assenza di quella di casa, redasse il referto indicando, tra le note “varie ed eventuali”, la motivazione della mancata disputa della gara: l'assenza della squadra ospitante. Quello stesso referto, però, giunse in Delegazione per l'omologa portando la seguente serie di alterazioni: in prima pagina, l'indicazione che la gara si era regolarmente disputata e che si era conclusa con il risultato di 0 – 0; poi il completamento del referto con la apposizione della firma (apocrifa) dell'accompagnatore ufficiale della squadra del Monfalcone; ancora, una vistosa cancellazione a pennarello per nascondere la motivazione di mancata disputa della gara e, infine, la allegazione dell'elenco formazione della squadra di casa, compilato in ogni sua parte. Il GST, non potendo conoscere i retroscena e reputando regolare, seppur un po' pasticciato il referto, omologò la gara con il risultato di 0 – 0, e in c.u. N° 20 del 28.12.07 Del. Prov. Gorizia a pag. 9 tale gara fu riportata con la indicazione “disp”: id est “disputata”, come certificazione che la gara si era regolarmente portata a compimento. Con nota dell'11.01.08, la Itala San Marco segnalò alla Delegazione che tale fatto non era vero. Prontamente il Presidente della Delegazione di Gorizia telefonò allo stesso sig. Depangher, Dirigente-Arbitro, il quale gli confermò che la gara non si era disputata, che lui stesso ne aveva dato atto nel referto che aveva lasciato nella segreteria della società, al quale aveva allegata la sola lista formazione della squadra Itala San Marco, in quanto i calciatori del Monfalcone, squadra di casa, non si erano presentati. Il Delegato Provinciale invitò il sig. Depangher a presentare un supplemento onde confermare per iscritto le dichiarazioni spontaneamente resegli via cavo. Quindici minuti dopo, il sig. Deotto, allenatore della squadra Pulcini della stessa A.C. Monfalcone, conoscente del Delegato Provinciale da oltre cinquant'anni, chiamò al telefono il medesimo Delegato Proviciale di Gorizia uscendo con la frase: “Ma Presidente... in fondo si tratta solo di Esordienti”. Non pervenendo il supplemento di referto richiesto, una settimana dopo il Delegato Proviciale di Gorizia sollecitò il sig. Depangher, senza esito. Un'altra settimana dopo, il sig. Mastrobuoni, segretario della A.C. Monfalcone, contattò la Delegazione, sempre a proposito del caso specifico, preannunciando una lettera di chiarimenti che non è mai pervenuta. Venne così interessata la Procura Federale che, terminata l'istruttoria, ha proceduto al deferimento nei termini di cui sopra. La Procura Federale concludendo l'indagine si è resa conto che il nominativo di chi materialmente ha alterato il referto di gara era stato coperto da tutto il sistema attuato dai singoli deferiti, che va dalla (omissiva) non collaborazione al vero e proprio tentativo di insabbiamento. Convocati per l'udienza del 26.02.09, tutti i deferiti, o personalmente o attraverso un avvocato, hanno trasmesso tempestivamente le loro deduzioni, che peraltro sono in parte contraddittorie. Il dibattimento: All'udienza del 26.02.09, alla presenza del Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, comparivano personalmente i sigg.ri Deotto, Mastrobuoni e Valentino; la Società, il presidente Germani e il sig. Depangher si facevano rappresentare da un avvocato, che contemporaneamente trattava la vicenda anche in rappresentanza degli stessi incolpati presenti. Le conclusioni: Dopo la requisitoria, il rappresentante della Procura Federale, ritenuta la responsabilità piena dei deferiti, concludeva come segue: quanto a GERMANI Lucio, inibizione di un anno; quanto a DEOTTO Mario, inibizione di nove mesi; quanto a VALENTINO Giorgio, inibizione di sei mesi; quanto a DEPANGHER Bruno, inibizione di sei mesi; quanto a MASTROBUONI Giovanni, inibizione di sei mesi; quanto a A.C. MONFALCONE, ammenda di 3.000 (tre mila) euro; Dopo lunga ed appassionata discussione, i tesserati deferiti personalmente o rappresentati dall'avvocato, concludevano chiedendo il proprio proscioglimento mentre, riconoscendo solo la responsabilità oggettiva della Società, l'avvocato concludeva chiedendo una sanzione ridotta ai minimi possibili. La motivazione: La CDT FVG, per l'incolpazione principale, ritiene sussistere la responsabilità di tutti i deferiti in concorso tra loro, anche se con una personale partecipazione che richiede una modulazione diversa rispetto a quella considerata nelle conclusioni dalla Procura Federale. Dato per certo, confermato e non contestato il fatto (gravissimo) dell'alterazione del referto nel tentativo (riuscito) di falsare il risultato di una gara del Torneo Esordienti, non ci sono prove certe che riferiscano la responsabilità della materiale alterazione ad uno piuttosto che all'altro tra i deferiti, così il deferimento verte sull'attività di contorno, finalizzata a fare sì che il referto alterato potesse portare a compimento gli effetti per i quali è stato posto in essere (l'attività di ogni singolo deferito in concorso con soggetto non identificato di aver inviato o consentito che si inviasse rapporto alterato seppur a conoscenza dell'alterazione), senza danni per la società e per i singoli suoi dirigenti. Ricordiamo che la funzione del processo è quella di ricercare, nei limiti dell'umanamente e legittimamente possibile, la verità. Ma nelle vicende storiche, non è possibile ispezionare direttamente la “realtà dei fatti”, se non altro perché si tratta di fatti già accaduti, e tutta l'attività del giudice deve tendere alla ricostruzione a posteriori della “realtà dei fatti” il più possibile vicina alla realtà storica. I mezzi per farlo, non essendoci prove chiare, nette ed obbiettive, sono necessariamente filtrati dal ragionamento attorno agli elementi che la Procura Federale e le parti stesse hanno concorso a dare. Infatti ai sensi dell'art. 35/4 C.G.S., i procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. La realtà ricostruibile nell'ambito del processo passa, così, attraverso la mente del giudice, che deve saper attribuire il giusto significato e collegare tra loro fatti che altrimenti, se a sé stanti, rimarrebbero privi di senso in quel processo. Ciò significa che la ricostruzione dei fatti umani, in quanto già avvenuti e mai esattamente riproducibili, è possibile solamente attraverso il ragionamento per cui un fatto diventa “visibile” e significativo partendo da un'ipotesi che gli attribuisce senso e collegamento con gli altri frammenti della vicenda. In questo quadro, tutti gli “indizi”, tutti gli elementi presenti nel processo, servono a convalidare o negare la veridicità di un'ipotesi, secondo ben distinti percorsi logici. La CDT si trova così a decidere una vicenda che parte dal pacifico dato fattuale di un falso riconosciuto, gravissimo perché occorso nell'ambiente più delicato del Settore Giovanile e Scolastico, sorretto presumibilmente dalla (futile) finalità di evitare la pubblicità negativa della notizia di una occasione di disorganizzazione interna che ha comportato la mancata disputa della gara (e, forse secondariamente, dal tentativo di evitare l'ammenda che ne sarebbe conseguita). Nel concreto, la CDT ha la certezza della alterazione del referto, la certezza che tutto il palcoscenico della vicenda è ristrettissimo, nel piccolo ambiente all'interno della compagine societaria della AC Monfalcone, e la certezza che la finalità per la quale il referto è stato alterato ha raggiunto originariamente il suo scopo, in quanto il GST è caduto in errore ed ha omologato la gara con il risultato apparente. Ha poi una serie di incongruenze e di contraddizioni che segnano le linee difensive dei singoli deferiti, nessuno dei quali si è addossato la responsabilità dell'alterazione, dalle quali può apprendere il grado di partecipazione di ognuno all'illecito. Individuare chi sia stato il “responsabile materiale” in questa situazione non è possibile, e non a caso -come detto- il deferimento non guarda al fatto materiale dell'alterazione ma allo spirito, alla partecipazione, al concorso tra più soggetti finalizzato ad ottenere l'omologa della gara con il risultato alterato e a pararsi da eventuali responsabilità. La logica che sorregge il provvedimento deve così guardare non tanto al fatto materiale dell'alterazione, che non è strettamente oggetto di deferimento, quanto a tutta l'attività che i singoli attori della vicenda hanno svolto facendo propria quella alterazione, permettendo che tale alterazione giungesse all'indirizzo e producesse effetto, possibilmente senza recare danno, il tutto abbondantemente fuori dai concetti di lealtà, probità e correttezza che animano l'intero Ordinamento Sportivo. Il ragionamento parte dai vari elementi noti, e va a ritrovare “indizi” che si dirigono (anche clamorosamente) nella stessa direzione, gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere al di là di ogni ragionevole dubbio quale sia stata la partecipazione di ogni singolo deferito al fatto. Ebbene, sulla base degli argomenti raccolti, la CDT è convinta che il fatto di cui tutti i deferiti sono incolpati si sia verificato per il concorso di tutti indistintamente; qualcuno ha commesso un grave illecito; tutti sanno; nessuno si preoccupa di far emergere la responsabilità; tutti cercano di riparare, qualcuno di insabbiare, ognuno senza rendersi conto che più si agita e più si inchioda. L'apporto di ognuno è diverso per qualità e quantità, sì che anche le sanzioni verranno modulate in ragione dell'apporto concreto ricostruibile di ogni singolo partecipe alla grave violazione, come da dispositivo. Andando per ordine: DEPANGHER: per il Dirigente Arbitro redattore del referto originale c'è prova inconfutabile della diretta e pesante responsabilità. Questi ha spontaneamente dichiarato al Delegato Provinciale di Gorizia di aver allegato la sola lista formazione della squadra ospite ed ha altrettanto spontaneamente dichiarato al rappresentante della Procura Federale in sede inquirente di ignorare “chi possa aver falsificato il mio referto di gara cancellando con il pennarello quanto da me riportato nella voce 'varie ed eventuali', scritto il risultato della gara non disputata, aggiunto il nominativo e la firma del dirigente accompagnatore ufficiale della società A.C. MONFALCONE che non era presente ed allegato la distinta dei giocatori della stessa squadra”. Di fatto, però, ha firmato nella sua qualità di Dirigente-Arbitro proprio quella distinta della formazione del Monfalcone che lui stesso dichiara essere stata mancante in origine, formata contestualmente all'alterazione del referto e ad esso indebitamente allegata dalla ignota mano per la spedizione in Delegazione. Non ha mai disconosciuto la sua firma che figura in calce alla falsa lista gara del Monfalcone, di cui conosce l'esistenza; e quella firma ictu oculi appare graficamente del tutto simile e compatibile con le firme che lo stesso incolpato ha reso nella delega autenticata dall'avvocato, in calce alla dichiarazione alla Procura Federale, nel referto di gara riconosciuto come proprio. La mancata collaborazione con la Delegazione di Gorizia, che ha inutilmente richiesto ed anche sollecitato l'invio della missiva esplicativa, dà (ove necessario) ulteriori certezze del suo tentativo di nascondere la propria responsabilità nel concorso alla violazione ascrittagli. La stessa difesa scritta di data 18.02.09 del sig. Depangher rappresenta poi, se possibile, un'altra conferma della sua responsabilità laddove espone una serie di “stranezze”, frutto di evidenti ripensamenti e maldestri tentativi di raddrizzare la situazione. Stranezze che non erano mai emerse prima (in un anno di indagini), incompatibili con la sua buona fede, come l'affermazione per cui il dirigente della Itala San Marco lo avrebbe “obbligato” a redigere il referto (sotto minaccia di quale ritorsione non è dato capire), che l'incolpato (solo ora) dice che non voleva formare; come l'esposizione di tutti i rimorsi che nottetempo lo hanno attanagliato nel cruccio di aver “commesso un errore a danno della mia società, cioè avevo redatto un referto che non mi competeva”; come la successiva affermazione che nel tempo “dimenticai completamente l'accaduto”. Queste situazioni, ricordate solo dopo un anno di indagini, appaiono incongrue ai principii di probità, correttezza e lealtà; così come non è credibile la rappresentazione, mai prima ricordata, del “particolare” di aver lasciato il referto nell'immediato dopo gara a certo sig. Saric, “che svolge mansioni di cassiere e si occupa della corrispondenza. Il sig. Saric mi assicurò che avrebbe provveduto alla spedizione e da quanto ho potuto appurare così avvenne, quindi è lui l'ultimo che materialmente maneggiò il referto”. Questo ultimo passaggio era rimasto fuori dai ricordi del sig. Depangher per ben due volte: la prima nelle dichiarazioni rese al Delegato Provinciale; la seconda nelle dichiarazioni rese al rappresentante della Procura Federale in sede di indagini. E questo passaggio è tre volte sospetto: uno per la terminologia (“maneggiò”) che sottende direttamente la sua conoscenza di chi abbia costruito il falso; uno perché abbondantemente tardivo (reso sette mesi dopo la deposizione al rappresentante della Procura Federale e tredici mesi dopo la telefonata con il Delegato Provinciale di Gorizia), uno perché il sig. Saric, guarda caso, non risulta tesserato e appare per la prima volta nella vicenda, come una sorta di provvidenziale “parafulmine” sacrificale. L'addosso delle responsabilità, espresso in termini di certezza con il sinistro lemma “maneggiò”, a persona non punibile perché non soggetta alla giurisdizione sportiva, il cui nome è stato estratto come un coniglio dal magico cappello dopo un anno di indagini, di rimorsi notturni, di dimenticanze totali del fatto, dà ulteriormente il quadro della portata della responsabilità del sig. Depangher. Ricordiamo che la sua responsabilità è già emersa direttamente e documentalmente in quanto immanente nella sua stessa dichiarazione di non aver stilato né inviato quel documento (la lista formazione della squadra del Monfalcone da lui sottoscritta) che poi è stato allegato con la sua firma al referto alterato. Correttezza, probità e lealtà (cfr art. 1 C.G.S.) sono concetti abbondantemente violati dalla condotta tenuta dall'incolpato, che va pertanto ritenuto pienamente responsabile, in concorso, del fatto addebitatogli. GERMANI: con la sua difesa resa avanti alla CDT di data 18.02.09, il sig. Depangher ha offerto l'assist al presidente Germani per denunciare, solo due giorni dopo, il 20.02.09, a questa stessa CDT, quale autore del fatto lo stesso Saric, non punibile. Il presidente Germani non è stato sentito in sede di indagine dal rappresentante della Procura Federale e, nella sua difesa, affermando con toni inopportuni che tale fatto costituisca lacuna dell'istruzione del procedimento, egli intende avvantaggiarsi da questo passaggio affermando che sarebbe bastato chiedere a lui, Presidente, il nome dell'autore del fatto e lui avrebbe risposto dopo una pronta verifica interna. Ma la sua tesi è maldestramente congegnata. Il tentativo di apparire come quello che, per colpa della Procura Federale non ne sa niente, non ne ha saputo niente, e se avesse saputo avrebbe potuto smascherare il colpevole, non ha storia. Il Presidente Germani, infatti, lamentandosi della sua “tardiva conoscenza del problema” (“... infatti sono stato informato di quanto stesse accadendo solo quando sono giunti i telegrammi di convocazione della Procura Federale”) non è credibile. Dagli atti emerge che il sig. Valentino (che è venuto prontamente a conoscenza della problematica per averne parlato con il Delegato Proviciale di Gorizia “il quale mi diceva che la pratica relativa alla partita di cui sopra sarebbe andata avanti in quanto qualcuno aveva contraffatto il referto arbitrale”) ha “reso partecipe il presidente della mia società signor Germani”. E questa è la logica delle cose! Il Presidente (che a detta dello stesso incolpato “...ha la rappresentanza legale, ... paga i conti, ...è l'unico responsabile civile e penale...”) è senz'altro la prima persona che viene messa a conoscenza di una problematica interna alla società, se non vogliamo inventarci una neppure ipotizzata situazione di anarchia all'interno della società medesima. Non è credibile che, se il Deotto ha richiamato il Delegato Provinciale qualche minuto dopo la prima richiesta di chiarimenti formulata al Depangher, se il Depangher una settimana dopo si è visto sollecitare una integrazione del referto, se il Mastrobuoni un'altra settimana dopo ha anch'egli contattato il Delegato Provinciale promettendogli un riscontro, nessuno possa aver informato del fatto il Presidente Germani. E la comunicazione datagli dal dirigente Valentino è stata immediata, subito dopo la comunicazione del Delegato Provinciale di Gorizia. Ma anche se il Presidente Germani avesse effettivamente conosciuto della vicenda “solo quando sono giunti i telegrammi di convocazione della Procura Federale” (il 3-4 giugno 2008), come egli incredibilmente afferma, ebbene la lealtà, correttezza e probità (cfr art. 1 C.G.S.) avrebbero preteso che lui effettuasse immediatamente l'indagine interna di cui scrive e in clima collaborativo ne esternasse spontaneamente l'esito alla Procura Federale ad indagini in corso, senza aspettare il deferimento. Non è vero, come egli afferma, che solo la memoria difensiva avanti alla CDT gli ha dato modo di comunicare con gli Organi di Giustizia Sportiva: ogni tesserato è in grado di comunicare con la Procura Federale in ogni momento, basta volerlo fare. Non solo, ma il deferimento (forse benevolmente) limita la responsabilità del Presidente Germani alla violazione dell'art. 1 C.G.S., quando in linea del tutto astratta (prima del deferimento) la violazione avrebbe potuto inquadrarsi come “compimento con artificio di atti diretti ad alterare (a posteriori) il risultato di una gara”, il che ex art. 7 cgs avrebbe potuto costituire “illecito sportivo” per il quale a carico di tutti i soggetti dell'Ordinamento Sportivo vi è obbligo di denunzia: “dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC”. A quel punto era preciso dovere del Presidente Germani, che pur afferma di aver percepito la gravità del fatto, effettuare prontamente quelle verifiche (che dice di aver effettuato solo un anno dopo), e darne pronto e spontaneo riscontro alla Procura Federale. Il riscontro esplicito del dirigente Valentino, l'assunzione di potere all'interno della società di cui si autoaccredita il presidente Germani, le gravi contraddizioni nella difesa dello stesso Germani, le risultanze processuali e la condotta processuale adottata dal Presidente Germani lasciano chiaramente intendere che egli è stato a piena conoscenza del fatto nell'immediatezza, e che ha mantenuto una condotta in grave violazione dei doveri di correttezza, di lealtà e di probità che ispirano l'Ordinamento Sportivo. Tale condotta, che si ripresenta per tutti gli incolpati, appare denominatore comune dell'approccio alla vicenda di tutti i dirigenti interessati, quasi che rappresenti la politica societaria, volta a non far emergere o ad insabbiare la responsabilità dell'alterazione, e quindi a far propria quella grave violazione, per tutelare il responsabile, o comunque per tutelare l'immagine della società, o per evitare una sanzione, e perché in fondo non interesserà a nessuno il risultato di una gara Esordienti... Con ciò, il falso dichiarato viene nascosto, tutelato e fatto proprio da tutti, in primis dal Presidente. Pertanto pienamente fondato si presenta il deferimento nella parte in cui incolpa il Presidente Germani in concorso con soggetto non identificato di aver consentito che si inviasse rapporto alterato seppur a conoscenza dell'alterazione. Dagli atti emerge che quella è stata la politica societaria e il Presidente, per carisma, conoscenze, capacità, e (lo ricorda lui stesso nelle proprie difese) perché è “colui che mette i soldi”, è il primo ispiratore della politica societaria. Non risulta documentato, invece, il deferimento a suo carico per la violazione dell'art. 1/1 in relazione all'art. 53 N.O.I.F. per aver violato l'obbligo che impone alle società di non rinunziare alla disputa di una gara. Non c'è prova che il Presidente sia stato reso edotto dal Dirigente Valentino del rinvio della gara. Anzi, la mancata partecipazione alla gara della squadra pare essere proprio un incidente di percorso dovuto esclusivamente al fatto colposo del dirigente responsabile del settore giovanile della società Giorgio Valentino. VALENTINO: infatti, è questi che ha chiesto ed ottenuto il rinvio della gara. È lui che avrebbe dovuto comunicare la nuova data alla squadra Esordienti e non lo ha fatto per evidente dimenticanza. La responsabilità del Valentino, nell'ambito del deferimento, non consiste nel fatto che egli abbia colposamente creato le premesse per la mancata presentazione della squadra ma, partendo da tale fatto, la sua responsabilità emerge in considerazione del suo ruolo di responsabile del settore giovanile della A.C. Monfalcone, della consapevolezza che tale sua dimenticanza avrebbe arrecato alla società una perdita di immagine ed una sanzione, e dell'approccio alla vicenda che lo ha visto omettere ogni attività improntata a far emergere i fatti, in evidente connivenza con gli altri attori della medesima vicenda. MASTROBUONI: questi è il segretario, personaggio di carisma nell'ambito della società, uno dei primi a venire a conoscenza della vicenda. Il referto è stato materialmente alterato all'interno della segreteria di cui lui è responsabile. Il Mastrobuoni non si è limitato a un ruolo attendista, inerte od omissivo. Dopo aver appreso dal Depangher della telefonata del Delegato Proviciale di Gorizia, è lui che ha incaricato il Deotto (allenatore dei Pulcini, soggetto che non avrebbe avuto alcuna minima attinenza con la vicenda, ma che il Mastrobuoni sapeva essere persona la più vicina per età e rapporto amicale al Delegato Provinciale sig. Vidoz) di chiamarlo per rabbonirlo. Successivamente, ha contattato lui stesso il medesimo Delegato Provinciale di Gorizia promettendogli uno scritto (mai inviato), ed ha contattato il dirigente della squadra avversaria “per verificare se ci fosse la possibilità di rimediare al fatto del referto falsificato”. Come avrebbe potuto intervenire la società avversaria per “rimediare” all'alterazione non è ancora emerso. Non è concepibile, infatti quanto verbalizzato in udienza dalla difesa del Mastrobuoni, per cui “l'A.C. Monfalcone avrebbe stilato un comunicato a conferma che la gara non si era disputata, dandone riconoscimento scritto alla Itala San Marco”. Se tale comunicato (che non risulta comunque essere mai intervenuto) doveva essere emanazione della A.C. Monfalcone, non è dato comprendere quale ruolo attivo avrebbe potuto tenere la Itala San Marco, e quindi quale fosse la necessità di contattarne il dirigente. In particolare, non è dato comprendere come si sarebbe potuto ovviare (in termini leciti) alla problematica ormai già emersa, attraverso l'interessamento diretto della società avversaria. “La conversazione con il sig. Inglese aveva come unico scopo quello di rendersi disponibile a rimediare a quanto successo” afferma la difesa scritta del Mastrobuoni, ma non c'era motivo lecito per “rendersi disponibile” verso il dirigente dell'altra società. In base ad una valutazione di facile lettura ex ante, nulla avrebbe potuto portare il contatto con il dirigente della società avversaria, quando il caso era già emerso, se non attraverso atti antiregolamentari. DEOTTO: questi è l'allenatore della squadra Pulcini dell'A.C. Monfalcone. Nel momento in cui il Delegato Provinciale di Gorizia ha contattato il Dirigente-Arbitro Depangher, Depangher si è rivolto al segretario Mastrobuoni il quale “ha dato mandato” al Deotto perché si metta in contatto con il Delegato Provinciale, con cui si conosce da cinquant'anni. Evidentemente il Deotto, del tutto estraneo alla vicenda, era in quest'ottica all'interno della società A.C. Monfalcone il soggetto più indicato per contattare il Delegato Vidoz. Deotto si è prestato al contatto telefonico senza esitazione (quindici minuti dopo), con spirito di servizio, chiamando il vecchio amico. Ed è solo astrattamente credibile che egli abbia dato a quella frase riportata dal Delegato Provinciale di Gorizia (“... in fondo si tratta solo di Esordienti...”) la connotazione che egli ha appassionatamente cercato di esprimere in sede di udienza, come aspetto di incredulità e stupore che un fatto del genere possa essere effettivamente accaduto in ambito Esordienti. Purtroppo è lui stesso che ribadisce tale frase al rappresentante della Procura Federale in sede di indagini (“gli ho risposto che trattandosi di una partita di ragazzini, la reputavo una questione di secondo piano”). Tale espressione rappresenta mancanza di sensibilità verso la crescita sana e leale dei piccoli, calciatori e cittadini del domani, ed in tale prospettiva, come dichiarazione di intenti, è di una gravità assoluta, ma resta estranea al fatto per il quale il Deotto è stato deferito. Rappresenta invero una ulteriore conferma che lo spirito che informa l'ambiente dell'A.C. Monfalcone è compatibile con la alterazione di un referto che non vale per la classifica. Inoltre, la condotta processuale del Deotto non aiuta, in quanto nelle proprie difese scritte egli mira a sviare l'attenzione dalla consecuzione tra la telefonata ricevuta dal Depangher ed il proprio intervento presso il Delegato Vidoz, e ad ulteriore espressione di una gestione della vicenda non proba, afferma contrariamente ad ogni logica che la sua telefonata avrebbe avuto ad oggetto una non definita problematica afferente alla squadra Pulcini, da lui allenata. Tale difesa è contraria alla logica perché è evidente che quella sua telefonata rappresenta la telefonata di chi in società può più facilmente interloquire con il Delegato Vidoz per avere intrattenuto con lui lunghi rapporti interpersonali ed avere con lui maggior confidenza; segue di pochi minuti quella ricevuta da Depangher; e rispecchia le dichiarazioni rese da Mastrobuoni (“a questo punto ho dato mandato a Deotto di contattare la Delegazione Provinciale per capire le problematiche in atto”). La partecipazione del Deotto al concorso, quindi, resta lievemente defilata, egli si è solo prestato quale strumento per raggiungere il Delegato Provinciale, ma è concreta perché ha telefonato sapendo che il suo intervento era stato richiesto proprio per i suoi trascorsi amicali con il Delegato Vidoz. La telefonata al Delegato Vidoz effettuata da lui che astrattamente non c'entrava nulla con la vicenda dà il segno del suo concorso, della sua partecipazione nel fatto oggetto di deferimento. La frase che gli è stata contestata e il tentativo di far passare la telefonata per una richiesta afferente ad altra vicenda, danno un segno ulteriore della violazione dei principi di cui all'art. 1 C.G.S. A.C. MONFALCONE: la responsabilità diretta ed oggettiva della società discende dalla accertata responsabilità, rispettivamente, del presidente e degli altri dirigenti e tesserati ai sensi dell’art. 4 C.G.S.. La sanzione richiesta dalla Procura Federale appare congrua per tipologia e quantificazione. Ne consegue che tutti i deferiti hanno partecipato attivamente, con le modulazioni di responsabilità diverse tra loro che abbiamo esposto, nella causazione della vicenda, e il deferimento per tutti è fondato quanto alla contestazione principale. P.Q.M. La C.D.T.- FVG così decide: quanto a GERMANI Lucio, inibizione di un anno (a tutto il 12 marzo 2010); quanto a DEOTTO Mario, inibizione di tre mesi (a tutto il 12 giugno 2009); quanto a VALENTINO Giorgio, inibizione di quattro mesi (a tutto il 12 luglio 2009); quanto a DEPANGHER Bruno, inibizione di un anno (a tutto il 12 marzo 2010); quanto a MASTROBUONI Giovanni, inibizione di un anno (a tutto il 12 marzo 2010); quanto a A.C. MONFALCONE, ammenda di 3.000 (tre mila) euro;
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