COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 31/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. MANZANESE (Campionato Eccellenza) contro le decisioni assunte dal G.S.T. in merito alla gara MANZANESE – PALMANOVA del 22.02.2009 (in c.u. 58 del 12.03.2008)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 31/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. MANZANESE (Campionato Eccellenza) contro le decisioni assunte dal G.S.T. in merito alla gara MANZANESE - PALMANOVA del 22.02.2009 (in c.u. 58 del 12.03.2008) Con tempestivo reclamo la A.S.D. MANZANESE ha impugnato il provvedimento di rigetto della propria istanza tesa ad ottenere in proprio favore i provvedimenti di cui all’art. 17/5 C.G.S. per asserita posizione irregolare del calciatore Bucovaz Lorenzo, schierato dal PALMANOVA nella gara del 22.02.2009 MANZANESE – PALMANOVA. La MANZANESE afferma che quel calciatore avrebbe preso parte alla gara senza aver scontato la squalifica per una giornata, riportata sul C.U. n. 51 del 13.02.2009, irrogatagli in relazione alla doppia ammonizione subita nella gara amichevole fra la Rappresentativa Regionale “Juniores” F.V.G. e l’Udinese “Primavera” dell’11.02.2009. Conseguentemente ha chiesto “l’attuazione della sanzione prevista dall’art. 17, comma 5, e art. 22, comma 2 – 6 del C.G.S.”. Nelle sue controdeduzioni rese al G.S.T., la controparte PALMANOVA comunicava di “aver fatto scontare tale squalifica il giorno 14.02.2009 nella partita del Campionato Regionale Juniores Tolmezzo Carnia – Palmanova, essendo la prima gara ufficiale dopo l’uscita del sopraccitato comunicato”. La fattispecie non era soggetta all’automatismo della squalifica ex art. 19/10 e 45/2 C.G.S. perché la gara aveva carattere di amichevole e non è stata giocata dal calciatore per la società di appartenenza ma per la Rappresentativa Juniores. Il G.S.T., con il provvedimento impugnato, aveva abbondantemente motivato le ragioni per cui aveva considerato corretto che il calciatore avesse scontato quella sanzione nella prima gara utile del campionato Juniores. La reclamante ha limitato i motivi dell’impugnazione ad una interpretazione strumentalmente forzata del testo dell’art. 22 C.G.S.. La reclamante, in particolare, vorrebbe che la posizione fosse retta dall’art. 22/6 C.G.S., intendendo apoditticamente che tale norma affermi che “un giocatore colpito da squalifica non può disputare gare con la sua prima squadra ma può giocare regolarmente nella stessa categoria”. Ma la lettura della norma in questione è chiaramente difforme dall’interpretazione che ne dà la reclamante: l’art. 22/6 C.G.S. è specifica eccezione alla norma generale dell’art. 22/3 C.G.S. (II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione), riportato sostanzialmente dall’art. 45/1 C.G.S. per l’attività in ambito regionale. La deroga dell’art. 22/6 C.G.S. guarda a casi specifici, e non è estensibile per analogia: si applica quando la sanzione si sviluppa in due diverse stagioni sportive (primo periodo) o nel caso del trasferimento dello squalificato di società (secondo periodo, prima parte) o di categoria (secondo periodo, seconda parte). Nella fattispecie qui reclamata non ricorre alcuno di questi casi specifici. Così, solo nel campionato Juniores il calciatore deve scontare la squalifica, perché non è dato il caso che egli abbia cambiato società o categoria, e così non è applicabile l’art. 22/6 C.G.S. (e solo in tal caso avrebbe scontato la sanzione “in deroga al comma 3” -cfr. art. 22/6- nella prima squadra della nuova società, o della nuova categoria di appartenenza). Confermando le considerazioni tutte come bene espresse dal G.S.T., ad integrazione della motivazione del G.S.T., nella mancanza di una previsione normativa della fattispecie, la C.D.T. apprezza la portata della norma dell’art. 2/1 C.G.S., per cui in assenza di specifiche norme del C.G.S. e degli altri regolamenti federali, gli organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva. I principi generali del diritto, sul punto, affermano che la norma speciale deroga a quella generale solo nei casi concretamente considerati, non potendosi estendere analogicamente a casi difformi; l’equità vuole che una società abbia a subire il minor danno possibile dal conferimento di un proprio calciatore nella rappresentativa regionale, già subendo il rischio che gli capiti un incidente o una squalifica a tempo (che -entrambi- impedirebbero temporaneamente qualsiasi ulteriore utilizzo del calciatore, sia nella squadra di categoria, che nella prima squadra, sia in campionato che nelle coppe); la correttezza sportiva in senso lato (senza tacciare la reclamante di scorrettezza, per carità: la reclamante si è mossa ampiamente nell’ambito dei suoi diritti, ma senza fondatezza della pretesa) vuole che venga privilegiato, ove possibile, il risultato acquisito sul campo. Così la C.D.T. trova sportivamente corretto ed equo, in assenza di specifica norma, che il calciatore che ha subito squalifica per una giornata di gara in esito ad espulsione rimediata nella gara amichevole giocata nella Rappresentativa Regionale “Juniores” in vista del Torneo delle Regioni sconti la sanzione nella prima gara utile giocata dalla sua squadra nell’ambito del campionato Juniores. Pertanto la partecipazione del calciatore Bucovaz alla gara valida per il campionato Eccellenza è stata perfettamente regolare. P.Q.M. respinge il reclamo presentato dall’A.S.D. Manzanese; dispone per l’incameramento della tassa reclamo.
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