COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 31/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore Daniele PANICO (A.S.D. MOSSA); del Sig. Paolo CECOTTI, Dirigente Accompagnatore A.S.D. MOSSA nonché della Società Sportiva A.S.D. MOSSA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 31/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore Daniele PANICO (A.S.D. MOSSA); del Sig. Paolo CECOTTI, Dirigente Accompagnatore A.S.D. MOSSA nonché della Società Sportiva A.S.D. MOSSA Il deferimento. Con Raccomandata dd 22.01.2009 ai sensi dell'art. 32 c. 4 del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva i seguenti soggetti al giudizio di questa C.D.T.: a) il calciatore PANICO Daniele per rispondere della violazione di cui all'art. 1 c. 1 C.G.S. in relazione all'art. 22 commi 2, 3 e 4 dello stesso codice, per aver contravvenuto ai doveri di lealtà, correttezza e probità ... avendo partecipato alla gara Villanova/Mossa del 31.08.2008, valida per la Coppa Regione, in posizione irregolare perché squalificato; b) il Sig. CECOTTI Paolo, dirigente accompagnatore del Mossa, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 22 commi 2, 3 e 4 dello stesso codice, per aver contravvenuto ai doveri di lealtà, correttezza e probità ... avendo sottoscritto la distinta di gara sopra indicata ove risultava la partecipazione del sig. Panico Daniele, nonostante non avesse titolo a partecipare; c) la società A.S.D. MOSSA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell‘art. 4 comma 2 C.G.S. Per le violazioni addebitate ai propri tesserati. Il dibattimento. Nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 26.03.2009, dinanzi alla C.D.T. sono comparsi il dr. Salvatore GALEOTA quale Sostituto Procuratore Federale, nonché il sig. Olivo Marco Lucio, quale Presidente della società, il calciatore Panico Daniele e il dirigente Cecotti Paolo. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso quanto a Panico Daniele per due giornate di squalifica; quanto a Cecotti Paolo per un mese di inibizione; quanto alla società ASD MOSSA per un'ammenda di euro 300,00. Le parti presenti hanno concluso per l’applicazione, ai sensi dell’art. 23 1° c. C.G.S., della sanzione in misura ridotta, patteggiata con il Sostituto Procuratore Federale come segue: quanto a Panico Daniele una giornata di squalifica; quanto a Cecotti Paolo venti giorni di inibizione; quanto alla società ASD MOSSA l'ammenda di euro 200,00. La motivazione. La condotta ampiamente collaborativa di tutti gli incolpati ha agevolato il compito della Procura e della C.D.T., sì che, non essendoci recidive, è giustificata l'applicazione della sanzione in misura ridotta. La C.D.T. giudica corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione in misura ridotta indicata dalle parti ex art. 23 C.G.S. Merita precisare che la squalifica del calciatore andrà scontata in Coppa Regione, in quanto la gara a cui ha partecipato senza averne titolo era valida proprio per la Coppa Regione. La squalifica per una gara oggi comminata è autonoma rispetto a quella già maturata ed oggetto di deferimento; ad essa va ad aggiungersi, se la prima non sia ancora stata scontata. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG, ritenuta astrattamente corretta la qualificazione giuridica dei fatti così come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicata, applica le seguenti sanzioni: quanto a Panico Daniele una (ulteriore) giornata di squalifica; quanto a Cecotti Paolo venti giorni di inibizione (fino al 20 aprile 2009); quanto alla società ASD MOSSA l'ammenda di euro 200,00.
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