COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 del 07/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Filippo VARONE, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. DONATELLO CALCIO; b) A.S.D. DONATELLO CALCIO.Il deferimento.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 del 07/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Filippo VARONE, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. DONATELLO CALCIO; b) A.S.D. DONATELLO CALCIO.Il deferimento. Con Racc. dd 30.01.2009 ai sensi dell' art. 32 C.G.S. il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti: a) Filippo VARONE per rispondere, quale dirigente accompagnatore dell’ASD Donatello Calcio, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1 c.1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 19 c.2° e 22 c. 7° C.G.S. “per aver permesso che, nella stagione calcistica 2008/2009 la funzione di allenatore, venisse svolta da allenatore squalificato”; - b) la Società A.S.D. DONATELLO CALCIO per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva , ai sensi dell‘art. 4 c. 2° C.G.S., della condotta ascritta al suo dirigente accompagnatore. Il deferimento dei soggetti dinanzi indicati traeva origine da una segnalazione del Giudice Sportivo operante nel Comitato Regionale F.V.G. venuto a conoscenza che l’allenatore della squadra allievi dell’A.S.D. DONATELLO, sig. Igor BRIC – sanzionato per infrazioni disciplinari commesse nel corso della gara di campionato regionale allievi Sanvitese/Donatello del 05.10.08 – aveva preso parte alla stessa gara, e ad altre due precedenti, in periodo durante il quale egli risultava essere squalificato; infatti con provvedimento dd 21.07.08 pubblicato sul C.U. n° 003/2208 la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC aveva squalificato il BRIC sino a tutto il 31.01.09. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava ai soggetti deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 26.03.2009 . Il dibattimento. All'udienza del 26.03.2009, dinnanzi alla C.D.T. sono comparsi la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA, ed il difensore della società deferita che la C.D.T. ha, però, ritenuto di non ammettere alla discussione per irritualità del mandato, che non è stato conferito in conformità a quanto disposto dall’art. 4 c.7 Reg. Lega Naz. Dilettanti secondo cui “Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale”.- La delega figura infatti apposta su carta intestata del legale ed è comunque priva del timbro sociale.- Per gli stessi motivi viene dichiarata l’inutilizzabilità della memoria difensiva fatta pervenire dallo stesso difensore su carta intestata del suo studio e dunque anch’essa senza l’osservanza della anzidetta disposizione regolamentare. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:  Quanto a Filippo VARONE mesi 4 quattro di inibizione;  Quanto all’A.S.D. DONATELLO CALCIO € 600,00- (seicento) di ammenda. La motivazione. La responsabilità dei deferiti risulta provata per acta.- I documenti in atti (e segnatamente le distinte delle gare di campionato del 21 e 28.09.08 e del 5.10.08 alle quali ha partecipato la squadra allievi regionali dell’A.S.D. DONATELLO CALCIO) attestano che il sig. Igor BRIC ha svolto le funzioni di allenatore durante il periodo di squalifica a lui inflitto, sino al 31.01.09, dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC con proprio provvedimento dd 21.07.08 pubblicato sull’apposito C.U. n° 003/2208. Se da un lato non vi è alcuna ragione di dubitare che il provvedimento sanzionatorio sia stato debitamente notificato al BRIC (ed invero nessuna istanza istruttoria è stata formulata allo scopo di provare il contrario) dall’altro la pubblicazione della decisione della sua squalifica sul C.U. n° 003 della stagione sportiva 2008/2009 del Settore Tecnico F.I.G.C. poneva in grado i deferiti di sapere perfettamente quale fosse la situazione riguardante il BRIC. A tal proposito si rammenta che a norma dell’art. 2 c. 3 del C.G.S “I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”. Trattasi, come si evince dal chiaro tenore letterale della richiamata disposizione, di una presunzione legale assoluta alla quale l’ordinamento sportivo ricollega precisi effetti processuali escludendo che la parte a sfavore della quale essa opera possa fornire la prova contraria del fatto presunto (ovverossia, per quel che qui rileva, la prova, da parte dei soggetti deferiti, di non essere stati a conoscenza del provvedimento sanzionatorio inflitto al BRIC ). Tanto premesso, se la responsabilità del sig. Filippo VARONE discende dal fatto di aver egli consentito, quale Dirigente Accompagnatore, inserendo tra gli altri nominativi quello del BRIC nelle distinte di gara da lui predisposte e sottoscritte, la violazione del BRIC che ha svolto la funzione di allenatore nonostante la squalifica a lui inflitta, quella dell’A.S.D. DONATELLO CALCIO consegue automaticamente alla statuizione dell’art. 4 c.2 C.G.S. come responsabilità oggettiva- Pena equa per i fatti rispettivamente addebitati si ritiene essere quella di mesi 3 di inibizione per Filippo VARONE ed € 600,00- di ammenda per l’A.S.D. DONATELLO CALCIO. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine ai fatti ad essi rispettivamente ascritti infligge: 1) a Filippo VARONE l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 3 (tre) fino al 07 luglio 2009; 2) all’A.S.D. DONATELLO CALCIO l’ammenda di € 600,00 (seicento).
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