COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. AQUILEIA (Prima Categoria) in merito alla squalifica per quattro gare effettive comminata al proprio calciatore SEGATO Daniele (in c.u. 69 del 09.04.2009)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. AQUILEIA (Prima Categoria) in merito alla squalifica per quattro gare effettive comminata al proprio calciatore SEGATO Daniele (in c.u. 69 del 09.04.2009) Con tempestivo reclamo, la A.S.D. AQUILEIA impugnava la squalifica irrogata dal G.S.T. al proprio calciatore con la seguente motivazione: “Per essere stato espulso al 45’ del secondo tempo per bestemmia e frase irriguardosa proferita verso l’arbitro; perché, successivamente si avvicinava al direttore di gara e batteva per tre volte la mano (a palmo aperto) sul petto dell’arbitro stesso per esprimere in maniera energica la sua disapprovazione nei confronti di quest’ultimo, ma senza alcun intervento violento”. La società ritiene che il calciatore non abbia inteso mancare di rispetto al direttore di gara, ed evidenzia che non c'è stato alcun tipo di violenza. Il reclamo merita parziale accoglimento perché, fermo il fatto che la condotta del calciatore, assolutamente censurabile, è qualificabile come gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, tuttavia il calciatore non ha espresso alcuna ingiuria né violenza, mentre il fatto che abbia battuto sul petto del direttore di gara con il palmo aperto della mano senza intento violento e senza cagionargli alcuna conseguenza, non può che rientrare in una continuazione della manifestazione gravemente irriguardosa già manifestata a parole. Ricordiamo che l’art. 19/4 lett. a) sanziona “al minimo” con due giornate il fatto di una “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” e che lo stesso articolo, al punto d), prevede per il calciatore che abbia usato violenza verso l'arbitro la sanzione “minima” di otto giornate di squalifica. Nel caso concreto, la violenza è stata esclusa già dalla descrizione dell'arbitro, mentre la C.D.T. reputa che la condotta gravemente irriguardosa tenuta dal calciatore, pur composta da frasi e gesti, possa dirsi unitaria e continuata. P.Q.M. La C.D.T. FVG, accoglie il reclamo riducendo a tre le giornate di squalifica; dispone per la
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