COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLE SOCIETA’ A.C. NUOVA ARTENA E POL. JENNE PER LA DISPUTA DI GARE AMICHEVOLI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO DI APPARTENENZA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLE SOCIETA’ A.C. NUOVA ARTENA E POL. JENNE PER LA DISPUTA DI GARE AMICHEVOLI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO DI APPARTENENZA. Con lettera del 5.9.2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito a questa Commissione le Società sopra menzionate per avere le stesse organizzato senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 30 punto 1 del Regolamento della L.N.D. ad una gara amichevole rispettivamente con le Soc. COLLEFERRO CALCIO e Soc. ALMAS ROMA. Le Società deferite hanno giustificato l’inadempienza deducendo direttamente al citato Comitato Regionale Lazio, a seguito della contestazione ricevuta, deducendo rispettivamente di non aver richiesto l’autorizzazione: 1- a causa di un equivoco intercorso tra il Direttore Sportivo ed il Segretario della stessa (Società NUOVA ARTENA); 2- a causa del breve lasso di tempo trascorso tra l’organizzazione della gara e la disputa della stessa (Società JENNE). Ciò posto questa Commissione ritiene che l’addebito mosso alle deferite abbia un preciso riferimento all’art. 30 punto 1 del Regolamento della L.N.D. che così testualmente recita: “La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di Tornei da parte di Società deve essere autorizzata dai Comitati e dalle Divisioni di appartenenza” Nel caso in esame tale autorizzazione è mancata per la ammissione delle deferite, il cui obbligo non poteva in alcun modo essere disatteso. Per questo motivo, la Commissione Disciplinare DELIBERA § di sanzionare le Società A.C. NUOVA ARTENA e POL. JENNE con l’ammenda di € 75,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it