COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 20/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 09/03/2003 – SPES MENTANA NUOVA – ALMAS ROMA S.R.L.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 20/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 09/03/2003 - SPES MENTANA NUOVA - ALMAS ROMA S.R.L. L'Almas Roma S.r.L. dopo aver preannunciato telegraficamente reclamo in ordine alla regolarita' di svolgimento della gara in oggetto, ha proposto nei termini, rituale ricorso, sostenendo che la squadra di casa al 24' del secondo tempo ha sostituito il calciatore indicato in distinta con il n. 7 Stocchi Riccardo (nato il 4/1/1982), con il calciatore indicato in lista con il n. 15 GIUSTINIANI Andrea (nato il 3/2/1976), contravvenendo palesemente a quanto disposto dalle vigenti norme che obbligano per tali campionati sempre la presenza in campo di cinque calciatori nati dal 1979 in poi. Per tale motivo chiede la reclamante l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 comma 5 del C.G.S. Visti gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti dall'esame dei quali si rileva che in effetti trova piena conferma quanto asserisce l'Almas Roma S.R.L. nel proprio reclamo, per aver la Societa' Spes Mentana Nuova iniziato la gara con cinque calciatori nati dal 1979 in poi e che, nel corso della stessa, contravvenendo alle disposizioni impartite con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2002 ha sostituito un calciatore dell'anno 1982 con un calciatore dell'anno 1976. Infatti dalla distinta di gara presentata ad inizio incontro all'arbitro, si evince che inizialmente la squadra di casa ha schierato i calciatori FABRIZI MARCO (30/7/80) - PEZZETTI FABIO (9/7/1979) - BURLA FEDERICO (27/06/81) - STOCCHI RICCARDO (4/1/82)- POMILI VINCENZO (29/4/79) e che sempre dal referto arbitrale si nota che al 24' del secondo tempo esce il calciatore STOCCHI RICCARDO (4/1/82) sostituito dal calciatore GIUSTINIANI ANDREA (del 1976). Da tutto quanto sopra esposto emerge che la Societa' Spes Mentana Nuova ha disatteso il contenuto della norma citata nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2002, riguardante l'obbligo di impiego comunque e per l'intera durata della gara di almeno cinque calciatori nati dal 1 gennaio 1979 in poi. E' questa una disposizione di natura inderogabile che non ammette interpretazioni di sorta. L'inosservanza di tale norma comporta quindi l'applicazione nei confronti della squadra di casa dell'art. 12 comma 5 del C.G.S. e quindi conseguentemente e' accoglibile la richiesta avanzata dalla Societa' Almas con il presente ricorso. Tutto cio' premesso SI DECIDE a) di accogliere il reclamo presentato dalla Societa' Almas S.R.L. b) di infliggere quindi alla Societa' Spes Mentana Nuova la perdita della gara con il punteggio di 0-2 La tassa si restituisce.
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