COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 30/03/2003 – ISOLA LIRI – NUOVA S.MARIA MOLE

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 30/03/2003 - ISOLA LIRI - NUOVA S.MARIA MOLE L'A.S. NUOVA S.MARIA MOLE, dopo avere preannunciato reclamo, ha trasmesso, nei termini, ricorso avverso la regolarita' di svolgimento della gara indicata in oggetto. Pone in evidenza, la ricorrente, che gia' prima di arrivare al campo di gioco, alcuni sostenitori locali inveivano verso i giocatori della loro squadra, minacce che continuavano non appena gli atleti si apprestavano a prendere posto negli spogliatoi. In modo particolare, uno dei predetti tifosi, si avvicinava al calciatore PISA FABIO, minacciandolo gravemente, tanto che il dirigente della squadra decideva di farlo rientrare immediatamente a casa accompagnato dal padre. La situazione continuava ad essere incandescente tanto che un tesserato locale schiaffeggiava altro calciatore della squadra e tutti gli altri atleti, per l'atteggiamento ostile dei sostenitori locali, non potevano effettuare la fase di riscaldamento, necessaria per un inizio regolare dell'incontro. Denuncia ancora, l'A.S. NUOVA S.MARIA MOLE, che anche durante tutto l'arco della gara, i tifosi continuavano a lanciare sputi ed oggetti contundenti sia verso i calciatori che all'indirizzo degli occupanti la panchina ed in modo particolare disturbavano il portiere della squadra con i predetti lanci di sputi ed oggetti, tanto che il calciatore era costretto a giocare diversi metri fuori dalla porta per evitare di essere colpito. Per tutti questi gravi episodi accaduti, sostiene l'A .S. NUOVA S.MARIA MOLE, che l'incontro non ha avuto regolare svolgimento e chiede, pertanto, l'applicazione, in proprio favore, dell'art. 12 comma 1) del CGS. Dalle carte in possesso di questo Organo Giudicante, nulla risulta circa l'aggressione subita dal calciatore PISA FABIO e poi di altro calciatore prima dell'inizio dell'incontro, mentre , invece, altri episodi denunciati dalla reclamante vengono ampiamente riportati negli atti ufficiali di gara e per i quali sono stati gia' assunti i relativi provvedimenti disciplinari con il Com. Uff. n. 66 del 3-4-2003. Nel rapporto arbitrale, pur essendo evidenziati i deprecabili comportamenti dei sostenitori locali durante tutto l'arco della partita, nulla emerge per quanto attiene il condizionamento psicologico che avrebbero subito i calciatori dell'A.S. NUOVA S.MARIA MOLE,durante il corso dala gara per i fatti piu' volte citati, relativi al comportamento dei tifosi locali. Questo Organo di Giustizia Sportiva, pur censurando ampiamente l'atteggiamento particolarmente aggressivo tenuto dai sostenitori ell' A.S. ISOLA LIRI, nell'incontro oggetto del presente ricorso, non puo' non porre in evidenza, la norma di cui all'art. 31 del CGS che stabilisce il referto arbitrale, fonte di convincimento assoluto e privilegiato. In buona sostanza, la prova, in ordine agli avvenimenti attinenti alle eventuali irregolarita' di svolgimento di una gara, deve trovarsi unicamente dai documenti ufficiali. In caso di contrasto tra quanto richiede la ricorrente e quanto scrive l'arbitro nel proprio referto, come e' stato piu' volte detto, prevale il contenuto del rapporto del direttore di gara. Alla luce di tutte quante le supposte considerazioni, questo Organo Giudicante, non puo' ritenere assumibili le doglianze avanzate dall'A.S. NUOVA S.MARIA MOLE, in quanto l'incontro secondo quanto riporta l'arbitro nel proprio documento,ha avuto regolare svolgimento e conclusione. Tutto cio' premesso; Visto l'art. 12 comma 1) del CGS SI DECIDE di respingere il reclamo di cui trattasi e di confermare, quindi, il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ISOLA LIRI - NUOVA S.MARIA MOLE 2-1 La tassa reclamo si incamera
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