COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.C. ISOLA LIRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GIORNATE A CARICO DEL CALCIATORE CAMPAGNA ULDERICO E DEL DANNO PROVOCATO ALL’AUTOVETTURA ARBITRALE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 66 DEL 3.4.2003- (Gara: ISOLA LIRI – NUOVA S.MARIA MOLE del 30.3.2003 – Camp. di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.C. ISOLA LIRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GIORNATE A CARICO DEL CALCIATORE CAMPAGNA ULDERICO E DEL DANNO PROVOCATO ALL’AUTOVETTURA ARBITRALE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 66 DEL 3.4.2003- (Gara: ISOLA LIRI – NUOVA S.MARIA MOLE del 30.3.2003 – Camp. di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le motivazioni addotte in sede di reclamo circa il comportamento tenuto dal calciatore CAMPAGNA paiono parzialmente assumibili; § ritenuto che il comportamento del medesimo calciatore pur essendo irriguardoso nei confronti dell’arbitro, non è stato lesivo della persona del direttore di gara e comunque non emerge la piena volontarietà del gesto; § ritenuto invero che l’arbitro conferma l’avvenuta aggressione della macchina da parte di facinorosi all’uscita dell’impianto, ma non essendo sua la macchina non può pronunciarsi in merito ai danni riportati, per cui gli stessi potranno essere risarciti solo se richiesti e chiaramente documentati; DELIBERA § in parziale accoglimento del reclamo presentato, di ridurre la squalifica del calciatore ULDERICO CAMPAGNA, da 5 giornate a 4 giornate, confermando nel resto l’ammenda impartita alla A.S. ISOLA LIRI. § La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it