COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORMIA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, INIBIZIONE DEI DIRIGENTI CARNEVALE ANTONIO FINO AL 31.3.2004 E TOMMASINO ANGELO FINO AL 30.6.2003, SQUALIFICA DELL’ALLENATORE SCARFATO SEBASTIANO FINO AL 15.5.2003, SQUALIFICA PER 4 GARE DEL CALCIATORE BUCCI GABRIELE E GRANATA RAFFAELE FINO AL 30.9.2003 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 10.4.2003 (Gara: FORMIA CALCIO – COLLEFERRO del 6.4.2003 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORMIA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, INIBIZIONE DEI DIRIGENTI CARNEVALE ANTONIO FINO AL 31.3.2004 E TOMMASINO ANGELO FINO AL 30.6.2003, SQUALIFICA DELL’ALLENATORE SCARFATO SEBASTIANO FINO AL 15.5.2003, SQUALIFICA PER 4 GARE DEL CALCIATORE BUCCI GABRIELE E GRANATA RAFFAELE FINO AL 30.9.2003 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 10.4.2003 (Gara: FORMIA CALCIO – COLLEFERRO del 6.4.2003 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare, § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la società interessata; § sentito, in sede di supplemento, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo, avverso le disposizioni punitive di cui in epigrafe, non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, non fornendo alcun probante elemento ai fini di una possibile rivalutazione degli occorsi; § che l’arbitro ha pienamente confermato quanto riportato in sede di referto, fornendo precisi elementi chiarificatori in merito alle eccezioni mosse dalla reclamante; § che lo stesso precisa di aver ricevuto un pugno all’orecchio sinistro al momento dell’uscita dal campo insieme all’assistente PEPE PATRICK, e non all’inizio dell’invasione dei tifosi del FORMIA al termine dell’ incontro, quando si trovava al centro del campo, nella speranza di essere tutelato dai giocatori, unitamente alle forze dell’ordine; § che sebbene non si dovrebbe entrare nel merito, per quanto riguarda il calciatore PORTONE nei cui riguardi il ricorso non è ammissibile dovendo lo stesso scontare solo 2 giornate di squalifica, per dimostrare l‘infondatezza delle asserzioni della reclamante, il direttore di gara ha tenuto a precisare che lo stesso, nel mentre che uscivano con la macchina, si è avvicinato al finestrino ed a distanza di pochi centimetri ha gridato con cadenza dialettale, ma chiaramente comprensibile, quanto riportato in referto; § che, per altro, non può non evidenziarsi che per quanto attiene il dirigente accompagnatore ANTONIO CARNEVALE, dagli atti ufficiali di gara, risulta oltre quanto rilevato dal Giudice Sportivo anche l’aggravante di aver colpito con calci e pugni l’autovettura della terna arbitrale per cui l’inibizione ricevuta deve subire una reformatio in peius; § che per tutti i motivi suesposti non sussiste alcuna possibilità di revisione delle altre punizioni sportive che appaiono appena congrue; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare le squalifiche di: - SCARFATO SEBASTIANO fino al 15.5.2003; - BUCCI GABRIELE per 4 gare; - GRANATA RAFFAELE fino al 30.9.2003; - l’inibizione a svolgere qualsiasi attività nei confronti del dirigente CARNEVALE ANTONIO viene prorogata sino al 31.6.2004; - si conferma altresì l’ammenda di € 500,00 e la squalifica del campo per 2 gare effettive. § La tassa reclamo va incamerata.
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