COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 91 DEL 5/6/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI squalifica per 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MORGAVI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 81 DEL 15.5.2003 (Gara: SABINIA – SORIANESE dell’ 11.5.2003 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 91 DEL 5/6/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI squalifica per 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MORGAVI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 81 DEL 15.5.2003 (Gara: SABINIA – SORIANESE dell’ 11.5.2003 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che il reclamo è pervenuto in data 28 maggio 2003, come risulta dal timbro apposto sulla raccomandata A.R., e pertanto oltre il termine previsto dall’art. 42 del C.G.S., così come abbreviato con delibera in data 26.2.2003 del Presidente Federale sul Comunicato Ufficiale n. 127/a, pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 60 del 20.302003; DELIBERA § inammissibile il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica per 5 gare effettive a carico del calciatore MORGAVI SIMONE. § La tassa reclamo va incamerata.
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