COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 16 del 10/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 06/10/2002 ALBULA – BASILICA SAN LORENZO

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 16 del 10/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 06/10/2002 ALBULA - BASILICA SAN LORENZO visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al 40’ del 2 tempo, a seguito di un contrasto di gioco fischiato dal l'arbitro, i calciatori GIOVANNOZZI ANTONIO (Albula) e BRAVINI STEFANO (Basilica San Lorenzo) si spintonavano ripetutamente e si rivolgevano offese; - in tale occasione, il capitano della Societa' Basilica S.L., CERBARA STEFANO, si avvicinava minacciosamente all'arbitro, costringendolo ad indietreggiare, e lo offendeva ripetutamente; - nel frattempo, sopraggiungeva altro calciatore della Societa' Basilica S.L. (ALLEGRONI NICOLO'), il quale ingiuriava il direttore di gara; - l'arbitro notava, altresi', che, in tale frangente, i giocatori della citata Societa' CAPRARO PIETRANGELO e ZARELLA ALESSIO spintonavano alcuni avversari, facendoli cadere a terra; - quanto sopra considerato, l'arbitro, ritenendo che se avesse adottato tutti i provvedimenti necessari a carico dei responsabili, la Società Basilica San Lorenzo sarebbe rimasta in campo con numero di calciatori inferiore a quello regolamentare, e soprattutto al fine di salvaguardare la propria incolumita', decideva di lasciare il terreno di gioco ; - nell'allontanarsi, l'arbitro veniva inseguito ed offeso da calciatori non individuati appartenenti alla Basilica San Lorenzo, due dei quali lo colpivano con sputi alla divisa, mentre altri calciatori lo raggiungevano alle spalle con brecciolino. Tutto cio' premesso, considerato che l'irregolare conclusione dell'incontro è da ascriversi totalmente a carico della Basilica San Lorenzo, Visto l'art. 12 comma 1 C.G.S. SI DECIDE - di infliggere alla Società Basilica San Lorenzo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonche' di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 300,00; - di squalificare i sottoelencati calciatori nella misura di seguito indicata: Societa' Basilica San Lorenzo: CERBARA Stefano per 3 gare ALLEGRINI Nicolo' per 2 gare BRAVINI Stefano per 1 gara CAPRARO Pierangelo per 1 gara ZARELLA Alessio per 1 gara Societa' Albula: GIOVANNOZZI Antonio per 1 gara
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it