COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 17/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLO SPORTING CLUB SANT’ELIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SERAFINI GIANLUCA DELLA SOCIETA’ FORMIA 1905 (Gara FORMIA 1905 – SPORTING CLUB SANT’ELIA del 29.9.2002 – Camp. I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 17/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLO SPORTING CLUB SANT’ELIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SERAFINI GIANLUCA DELLA SOCIETA’ FORMIA 1905 (Gara FORMIA 1905 – SPORTING CLUB SANT’ELIA del 29.9.2002 – Camp. I Categoria) · La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · rilevato che la reclamante ha chiesto l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 punto 5 comma a) C.G.S. per la partecipazione alla gara in oggetto del calciatore SERAFINI GIANLUCA della Società FORMIA 1905, in corso di squalifica (1 giornata); · considerato che con memoria integrativa la Soc. SANT’ELIA, pur riconoscendo che il calciatore in questione aveva scontato la giornata di squalifica in precedenza, lamenta che, onde poter scontare la squalifica, è stato trasferito dal GAETA a Società militante nel campionato di Eccellenza (CERVARO) e da questa al FORMIA 1905. Di conseguenza non potendosi effettuare nello stesso periodo 2 trasferimenti, il SERAFINI risulterebbe in posizione irregolare, giusta art. 40 punti 4 e 5 e 100 punto 2 delle N.O.I.F.; · rilevato che le eccezioni mosse non sono assumibili, risultando il calciatore SERAFINI GIANLUCA trasferito dal GAETA alla Società CERVARO 1927 in data 22/8/2002 da quest’ultima è stato regolarmente dato in prestito, a titolo temporaneo, alla S.S. FORMIA in data20/9/2002; · considerato, altresì, che il SERAFINO aveva scontato in precedenza la squalifica comminatagli nel periodo di appartenenza alla Soc. CERVARO DELIBERA · di respingere il reclamo della Società SPORTING CLUB SANT’ELIA e per l’effetto di confermare il risultato di 1 a 0 a favore del FORMIA 1905 nella partita del 29/9/2002. · La tassa di reclamo va incamerata
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