COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – GARE DEL 10/11/2002 SCALAMBRA SERRONE – ROMAN
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - GARE DEL 10/11/2002
SCALAMBRA SERRONE - ROMAN
L'A.S. ROMAN, dopo aver preannunciato telegraficamente reclamo, ha presentato nei termini ricorso avverso la regolarita' dello svolgimento della gara, in quanto alla stessa ha preso parte il calciatore TESTA MICHELE (SCALAMBRA SERRONE), nella lista indicato con il n. 9, con un foglio di autocertificazione scritta dallo stesso calciatore e certamente non valido per poter partecipare all'incontro di cui trattasi. Per questi motivi chiede la ricorrente che vengano adottati i provvedimenti del caso. Quanto evidenziato dall'A.S. ROMAN nel presente ricorso viene riportato fedelmente dal direttore di gara, nel proprio rapporto, in cui ha precisato di aver ammesso alla gara il calciatore TESTA con un'autocertificazione scritta dallo stesso. Appare evidente che nel caso in esame, l'arbitro ha ammesso al giuoco un calciatore non avente titolo legittimo, in quanto sprovvisto di un regolamentare documento di identificazione, tra quelli indicati nell'art. 71 delle N.O.I.F..
Nella fattispecie vi e' stata una violazione delle procedure di identificazione in quanto non e' stato possibile appurare l'identita' del calciatore che ha partecipato alla gara e quindi l'impossibilita' di esercitare il preventivo controllo sulla legittimita' di partecipazione alla gara di detto calciatore. In conclusione, appaiono, secondo questo Organo di Giustizia Sportiva, fondate le motivazioni esposte dalla ricorrente.
Visto l'art. 12 del C.G.S.
SI DECIDE
a) di accogliere il reclamo avanzato dall'A.S. ROMAN, ordinando il recupero dell'incontro indicato in oggetto.
b) di comminare alla Societa' SCALAMBRA SERRONE l'ammenda di E 50,00 per non aver presentato la lista di gara secondo quanto stabilito dall'art. 71 delle N.O.I.F..
Si da' mandato al Comitato Regionale per i connessi adempimenti di competenza.
La tassa dell'importo di E 104,00 viene restituita.