COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.C. MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAPOCECERA MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 7.11.2002 (Gara: MONTEFIASCONE – CIVITAVECCHIA del 3.11.2002 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.C. MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAPOCECERA MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 7.11.2002 (Gara: MONTEFIASCONE – CIVITAVECCHIA del 3.11.2002 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare, § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § osservato che le espressioni ingiuriose profferite dal calciatore e rivolte inequivocabilmente al Direttore di gara non sono state dallo stesso direttamente percepite ma sono state colte dall’assistente arbitrale che seguiva da breve distanza l’incolpato; § ritenuto che il fatto possa essere, quindi, lievemente ridimensionato pur trattandosi di espressioni sicuramente scurrili e molto volgari; DELIBERA § di ridurre la sanzione irrogata da 3 a 2 giornate di gara. § La tassa va restituita.
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