COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.C. EUR TRE FONTANE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 A CARICO DEL CALCIATORE DE MARTINO DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 21 DEL 31.10.2002 (Gara S.MARINELLA – EUR TRE FONTANE del 27.10.2002 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.C. EUR TRE FONTANE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 A CARICO DEL CALCIATORE DE MARTINO DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 21 DEL 31.10.2002 (Gara S.MARINELLA – EUR TRE FONTANE del 27.10.2002 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerando che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore DE MARTINO DANIELE sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; che, in effetti, il gesto del calciatore può ritenersi più un gesto di stizza per la decisione del direttore di gara non condivisa, che intenzione di recare nocumento od offesa allo stesso; che il gesto si è infatti concretizzato con un lancio del pallone con le mani da una distanza di oltre 7 metri, pallone che rimbalzando, colpiva di fianco l’arbitro che girato si stava allontanando; che lo stesso arbitro davanti a questa Commissione ha confermato di non essere in grado di precisare le modalità del gesto del calciatore, ma che, comunque, il lancio non era di forte violenza, e il DE MARTINO alla notifica del cartellino rosso non aveva messo in atto particolari forme di protesta; che, sebbene il gesto del calciatore debba ritenersi, comunque, censurabile, si ritiene che sussistano giusti motivi per rivalutare favorevolmente la posizione dello stesso DELIBERA di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore DE MARTINO DANIELE dal 30.4.2003 al 31.12.2002. La tassa di reclamo va restituita.
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