COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE COCOZZOLI DANIELE (tess. CANARINI ROCCA DI PAPA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 26 DEL 14.11.2002 (Gara CANARINI ROCCA DI PAPA – CYNTHIA 1920 del 10.11.2002 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE COCOZZOLI DANIELE (tess. CANARINI ROCCA DI PAPA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 26 DEL 14.11.2002 (Gara CANARINI ROCCA DI PAPA – CYNTHIA 1920 del 10.11.2002 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerando che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore COCOZZOLI DANIELE sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione dell’occorso; che, in effetti, il gesto del calciatore può ritenersi un gesto di stizza per la decisione del direttore di gara, di espulsione, non condivisa; che il gesto si è concretizzato con uno sputo per terra, a circa 50 centimetri dal dirigente del Cynthia 1920, Sig. Baldolini Giuseppe; che lo stesso dirigente del Cynthia 1920 ha dichiarato di non aver ricevuto nessuno sputo né tantomeno visto sputare verso la panchina il calciatore Cocozzoli; che, sebbene il gesto del calciatore debba ritenersi, comunque, censurabile, si ritiene che sussistano giusti motivi per rivalutare parzialmente la posizione dello stesso DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore COCOZZOLI DANIELE da 3 giornate a 2 giornate effettive. La tassa di reclamo va restituita.
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