COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. S.APOLLINARE S.GIORGIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE QUAGLIERI MARIO PARTECIPANTE ALLA GARA CEPRANO – S.APOLLINARE S.GIORGIO DEL 13.10.2002 (Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. S.APOLLINARE S.GIORGIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE QUAGLIERI MARIO PARTECIPANTE ALLA GARA CEPRANO – S.APOLLINARE S.GIORGIO DEL 13.10.2002 (Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore QUAGLIERI MARIO in quanto non tesserato; osservato che, in effetti, il calciatore risulta tesserato dal 20.9.2001 con la Società CASTROCIELO e, quindi, non aveva titolo a prendere parte alla gara DELIBERA di accogliere il reclamo e di comminare alla Società CEPRANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l’ammenda di E 100,00; di inibire il Dirigente Accompagnatore, Sig. EMILIANO CIPRIANI fino al 12.12.2002; di squalificare il calciatore QUAGLIERI MARIO per 1 gara. La tassa di reclamo va restituita.
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