COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIMINA RONCIGLIONE 94 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 OTTOBRE 2003 A CARICO DEL CALCIATORE PAZIELLI DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 21 DEL 31.10.2002 (Gara: CIMINA RONCIGLIONE 94 – PESCATORI OSTIA del 27.10.2002 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIMINA RONCIGLIONE 94 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 OTTOBRE 2003 A CARICO DEL CALCIATORE PAZIELLI DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 21 DEL 31.10.2002 (Gara: CIMINA RONCIGLIONE 94 – PESCATORI OSTIA del 27.10.2002 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni di cui al reclamo avverso la squalifica del calciatore PAZIELLI DIEGO sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una corretta ricostruzione degli occorsi; § che non può disattendersi quanto risultante nella documentazione medica allegata, circa il trauma della regione boccale con escoriazione della lingua riportato dal calciatore; § che può condividersi quanto dichiarato dalla Società circa la necessità da parte del PAZIELLI di espellere in continuazione del sangue che poteva uscire dalla ferita riportata; § che l’assistente dell’arbitro non era a conoscenza del trauma riportato dal calciatore, per cui potrebbe non essersi accorto che lo stesso prima di avvicinarsi aveva avuto necessità di espellere del sangue sputandolo; § che comunque, anche se avesse avuto tale necessità, non si può giustificare il fatto che giunto vicino all’assistente dell’arbitro il PAZIELLI si chinasse per sputare fra le gambe dello stesso colpendolo ad uno scarpino; § che il gesto, come precisato dall’assistente arbitrale lo ha lasciato perplesso, in quanto fuori da ogni logica, è rimasto isolato, in quanto non seguito da alcun gesto offensivo e da ingiurie; § che, comunque, anche se il gesto è stato compreso con un senso di disprezzo, il fatto che lo sputo abbia colpito l’assistente ad una scarpa, deve ritenersi pura casualità, presumendo quest’ultimo che il calciatore non avesse intenzione di colpire la sua persona; § che alla luce di quanto premesso e nella giusta considerazione della debita attenuante sembra sussistano buoni motivi per una rivisitazione della posizione del calciatore, anche se non si può non rimarcare il deplorevole comportamento; DELIBERA · di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore PAZIELLI DIEGO dal 31 ottobre 2003 al 28.2.2003. · La tassa di reclamo va restituita.
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