COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. RIANO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30 APRILE 2003 A CARICO DEl CALCIATORE MISURACA ANDREA E FINO AL 28.2.2003 A CARICO DEL CALCIATORE MARZICOLA SERGIO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 1.000 E DIFFIDA DEL CAMPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 21 DEL 31.10.2002 (Gara: FONTE NUOVA – RIANO del 27.10.2002 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. RIANO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30 APRILE 2003 A CARICO DEl CALCIATORE MISURACA ANDREA E FINO AL 28.2.2003 A CARICO DEL CALCIATORE MARZICOLA SERGIO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 1.000 E DIFFIDA DEL CAMPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 21 DEL 31.10.2002 (Gara: FONTE NUOVA – RIANO del 27.10.2002 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le sanzioni di cui in epigrafe possono essere ritenute parzialmente assumibili, soltanto per quanto attiene l’ammenda e diffida comminate per grave comportamento dei sostenitori; § che, in effetti, come dichiarato dall’assistente dell’arbitro davanti a questa Commissione, a prescindere dalle normali e ripetute e solite invettive del pubblico, il comportamento minaccioso e violento nei suoi confronti si è concretizzato solo da parte di un solo sostenitore della Soc. RIANO che lo avrebbe seguito in tutti i suoi spostamenti per l’intera partita; § che sempre lo stesso sostenitore, avrebbe lanciato in due occasioni successive due sassi, nei suoi confronti, non dall’alto, ma dalla sua stessa altezza; § che i due sassi, sempre a detta dell’assistente gli avrebbero si procurato dolore ma non tale da impedirgli di continuare la partita, o spingerlo a richiamare l’attenzione dell’arbitro; § che per tali gesti, l’aggressore non è stato spalleggiato dagli altri sostenitori, i quali, invece, sempre su ammissione dell’assistente arbitrale, lo avrebbero rimproverato per il gesto compiuto; § che sembra quindi possano sussistere, giusti motivi per rivedere favorevolmente l’ammenda e la diffida comminate; § che non sembra possano sussistere altrettanti buoni motivi per rivedere le posizioni dei due calciatori, in quanto, anche se è vero le aggressioni minacciate non si sono concretizzate per il fattivo e vigoroso intervento dei dirigenti e compagni di squadra, è altrettanto vero che le stesse sono state reiterate e hanno richiesto l’intervento dei compagni più volte; § che in definitiva, mentre può in qualche modo giustificarsi un raptus isolato e repentino, nessuna giustificazione può ammettersi quando l’aggressione viene più volte ripetuta e non può concretizzarsi solo per il fattivo intervento di altre persone DELIBERA · di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre l’ammenda da Euro 1.000 a Euro 600 e di annullare la diffida del campo; · di respingere il ricorso per quanto attiene i calciatori MISURACA ANDREA e MARZICOLA SERGIO nei cui confronti vengono confermate le squalifiche fino al 30 aprile 2003 per il primo e fino al 28.2.2003 per il secondo. · La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it