COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 34 DEL 12/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. DIANA NEMI CYNTHIANUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE BIONDI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 30 DEL 28.11.2002 (Gara: DIANA NEMI – BASSIANO del 24.11.2002 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 34 DEL 12/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. DIANA NEMI CYNTHIANUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE BIONDI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 30 DEL 28.11.2002 (Gara: DIANA NEMI – BASSIANO del 24.11.2002 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali che possano indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta; § considerato che il referto arbitrale è sempre da considerarsi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede e che la sanzione impartita appare appena congrua in relazione all’entità dei fatti commessi dal BIONDI DANILO, che in quel momento rivestiva anche il ruolo di capitano; DELIBERA § di respingere il reclamo e di confermare la squalifica del calciatore BIONDI DANILO per 4 gare effettive. § La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it