COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. ROBERTO RENGA (DIRIGENTE SOCIETA’ EUR SOC. COOP) AVVERSO LA SQUALIFICA COMMINATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 21-11-2002 DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO GARA EUR SOC. COOP – CALCIO LEONESSA. CAMPIONATO DI PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. ROBERTO RENGA (DIRIGENTE SOCIETA’ EUR SOC. COOP) AVVERSO LA SQUALIFICA COMMINATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 21-11-2002 DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO GARA EUR SOC. COOP – CALCIO LEONESSA. CAMPIONATO DI PROMOZIONE. L’Arbitro della gara in premessa riferiva nel supplemento del suo rapporto che al termine si era presentato nello spogliatoio arbitrale il Sig. Roberto Renga, unitamente all’osservatore arbitrale Silvano De Luca che, contestandone l’operato, gli si rivolgeva accusandolo sostanzialmente di aver arbitrato in maniera prevenuta in quanto condizionato dalla circostanza di conoscere lo stesso Renga. Nel rapporto il Direttore di gara, riportando testualmente le parole pronunciate dal Renga che lo avrebbe accusato di essere un raccomandato ed avrebbe poi proferito accuse molto gravi nei confronti della struttura federale e di Organi Federali. Il Giudice Sportivo competente irrogava al Renga la inibizione ex art. 14 del C.G.S. sino al 28.2.2003 con motivazione aderente a quanto riportato nel referto. Avverso la decisione ha proposto rituale reclamo l’incolpato. Nel gravame ed in sede di audizione diretta innanzi alla Commissione , il Renga non ha negato il fatto storico né di aver lanciato effettivamente l’accusa che l’arbitro avesse diretto la gara in maniera non obiettiva e parziale a cagione del condizionamento subito dallo stesso per essersi conosciuti in una circostanza piuttosto singolare e lontana nel tempo. Il Renga ha però decisamente negato di aver pronunciato le accuse attribuitegli nei confronti di Organi Federali, mentre non nega di aver qualificato l’arbitro come raccomandato. Osserva la Commissione che, anche a voler concedere che l’arbitro abbia potuto equivocare su alcune espressioni pronunciate dal Renga nel suo “fluviale” discorso di fine gara, sia perché la concitazione del momento non induceva certo a vestirsi dei panni del fedele reporter di espressioni comunque molto offensive, sia perchè l’angusto stanzino dello spogliatoio arbitrale non ha certo consentito all’arbitro di prendere appunti nell’immediatezza, le espressioni usate e comunque ammesse sono di estrema gravità, sia perché offensive e lesive del decoro dell’arbitro , sia perché contestavano apertamente, nel luogo e nei modi sbagliati, una presunta corruttela diffusa nella struttura dell’A.I.A. Il Renga se avesse voluto effettivamente contestare sia la conduzione della specifica gara sia la validità del Direttore di gara in assoluto, avrebbe potuto farlo nei modi opportuni segnalando a chi di dovere quanto presunto e sospettato. Ritiene, quindi, la Commissione che la sanzione vada confermata in quanto la sanzione irrogata, anche assumendo come valide le contestazioni operate dal reclamante che, invece, come è noto non varrebbero a smentire il referto arbitrale, sarebbe comunque congrua. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA § Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. § La tassa reclamo va incamerata.
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