COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. CASTELMADAMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA A SUO CARICO DI € 500 E DI SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE CORTELLI IVANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 32 del 5.12.2002 (Gara. CASTELMADAMA – SANPOLESE del 1.12.2002 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. CASTELMADAMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA A SUO CARICO DI € 500 E DI SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE CORTELLI IVANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 32 del 5.12.2002 (Gara. CASTELMADAMA – SANPOLESE del 1.12.2002 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso l’entità dell’ammenda e la squalifica del calciatore IVANO CORTELLI non possono ritenersi parzialmente assumibili; § che in ordine infatti all’ammenda per violazione dell’art. 10 comma 2 del CGS, la stessa società non esclude che vi possano essere stati dei cori da parte di una sparuta minoranza, e si giustifica considerandoli come degli sfottò e prese in giro forse un po’ troppo pesanti; § che fonda tale convincimento sul fatto che il giocatore, oggetto di cori razziali, non era un ragazzo di colore, ma un calciatore di carnagione scura, come risulta dal supplemento di referto dell’arbitro; § che, purtroppo non può condividersi tale tesi, visto lo spirito dell’art.10 sopracitato, anche perché nulla ha fatto la società per far cessare tali cori né, da parte dei suoi sostenitori, vi è stata alcuna manifestazione di dissociazione da parte della cennata illecita condotta; § che ben altra avrebbe potuto essere l’entità dell’ammenda, qualora non si fosse tenuto conto delle attenuanti di cui sopra, per cui si ritiene che quella comminata sia del tutto congrua; § che la squalifica attribuita al calciatore CORTELLI IVANO appare appena congrua ove si consideri il comportamento assolutamente riprovevole dello stesso, per le reiterate minacce ed offese, tentativi di aggressione all’arbitro non concretizzatisi per l’intervento dei dirigenti, ed il tutto culminato in un gesto oltremodo triviale ed ingiurioso ben lontano da uno pur minimo spirito di correttezza e rispetto umano specie nell’ambito sportivo; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore CORTELLI IVANO fino al 31 marzo 2003 nonché l’ammenda di € 500 alla Società Sportiva CASTEL MADAMA. LA TASSA DI RECLAMO VA INCAMERATA.
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