COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL PRO CALCIO ACILIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCARDICCHIO MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 57 DEL 6.3.2003 (Gara: PRO CALCIO ACILIA – BASSANO ROMANO del 2.3.2003 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL PRO CALCIO ACILIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCARDICCHIO MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 57 DEL 6.3.2003 (Gara: PRO CALCIO ACILIA – BASSANO ROMANO del 2.3.2003 – Camp. di Promozione) · La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi parzialmente assumibili; · che, in effetti, il comportamento del calciatore SCARDICCHIO va ricondotto nell’ambito di una vivace protesta, manifestata in maniera plateale ed eccessiva e sicuramente censurabile anche per un’espressione offensiva rivolta al direttore di gara; · che, pertanto, la squalifica inflitta può essere rivisitata, in relazione all’effettivo svolgimento dei fatti; DELIBERA § di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del calciatore SCARDICCHIO MARIO da 5 a 4 gare effettive. § La tassa reclamo va restituita .
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