COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 16/ 3/2003 – ATLETICO GUIDONIA 1997 – AA.CC.N.C.REBIBBIA
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI promozione - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 16/ 3/2003 - ATLETICO GUIDONIA 1997 - AA.CC.N.C.REBIBBIA
L'A.S. Atletico Guidonia, seguendo la rituale procedura ha avanzato reclamo asserendo che la soc. A.A.CC.N.C. Rebibbia non ha osservato la disposizione regolamentare di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2002, che stabilisce l'obbligo di impiego comunque e per tutta la durata della gara di almeno quattro calciatori nati dal 1 gennaio 1979 in poi.
Per tale motivo chiede la ricorrente l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 comma 5 del C.G.S.
Visti gli atti ufficiali si rileva che la squadra ospite iniziava l'incontro schierando regolarmente quattro calciatori nati dal 1 gennaio 1979 in poi e che nel corso della stessa veniva espulso il calciatore indicato in distinta con il n. 2 PISANI Simone (1981), successivamente la Societa' A.A.CC.N.C. Rebibbia sostituiva il calciatore CALIENDO Massimiliano (1981) con il calciatore PERRONE Salvatore del 1973.
Si premette che a norma di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2002 stabilisce l'obbligo di impiego per tutta la durata della gara di quattro calciatori nati dopo il 1 gennaio 1979, con l'eccezione dei casi di espulsione dal campo e di sostituzioni per infortuni dei calciatori sopra specificati. Avendo pero' la societa' ospite sostituito altro calciatore del 1981 con un calciatore dell'anno 1973 si e' trovata cosi' in campo con due soli calciatori nati dopo il 1979, contravvenendo in tal modo al contenuto della gia' citata norma indicata nel Comunicato ufficiale n.1.
Poiche' come gia' detto in altre occasioni la norma di cui sopra e' di natura inderogabile che non ammette interpretazioni di sorta, questo Organo Giudicante ritiene che siano assumibili le rimostranze avanzate dalla Societa' Atletico Guidonia;
Visto pertanto l'art. 12 comma 5 del C.G.S.
SI DECIDE
a) di accogliere il reclamo proposto dall'A.S. Atletico Guidonia;
b) di infliggere quindi alla Societa' AA.CC.N.C. Rebibbia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2
La tassa si restituisce.