COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it CALCIO LEONESSA – EUR SOC. COOP. A R.L.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI promozione - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it CALCIO LEONESSA - EUR SOC. COOP. A R.L. La Societa' Eur Soc. Coop S.R.L., dopo aver preannunciato nei termini reclamo, ha proposto rituale ricorso chiedendo nelle conclusioni la vittoria a tavolino per 2-0 dell'incontro indicato in oggetto. Il motivo di tale richiesta secondo la ricorrente e' la presentazione all'arbitro, da parte della squadra di casa, di una distinta non conforme alle norme regolamentari. Infatti, precisa nel proprio ricorso la Societa' Eur Soc. Coop S.R.L. che la Societa' Calcio Leonessa ha riportato nella lista i nominativi di otto calciatori, di cui tre nati dal 1 gennaio 1979 in poi, anziche' quattro come stabilito con le disposizioni impartite con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2002. E' pur vero, evidenzia sempre la reclamante, che l'incontro non si e' disputato per l' impraticabilita' del terreno di gioco, a causa della neve, ma cio' non attenua la responsabilita' della squadra ospitante, in quanto la gara dal momento in cui l'arbitro prende in forza le squadre, dopo aver regolarmente identificato i calciatori iscritti in lista, produce i suoi effetti regolamentari, indipendentemente poi se l'incontro viene disputato o meno. Per avvalorare cio la Societa' Eur Soc. Coop S.R.L. cita talune considerazioni al riguardo. Rileva preliminarmente questo Organo di Giustizia Sportiva che, come reso evidente dalle carte in possesso e precisato tra l'altro anche dalla reclamante, la Societa' Calcio Leonessa, ha presentato all'arbitro una distinta di gara incompleta indicando inizialmente undici calciatori depennandone successivamente tre e rimanendo cosi' solo con otto calciatori, di cui tre nati dal 1 gennaio 1979 in poi, anziche' quattro, come invece fissato dalle norme emanate ad inizio campionato con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2002. Leggendo sempre gli atti ufficiali questo Organo Giudicante ha rilevato che successivamente all'adempimento dell'identificazione dei calciatori compiuta dall'arbitro, questi, alla presenza dei capitani, accertava l'impossibilita' di dirigere l'incontro a causa della neve esistente sul terreno di gioco e quindi ne decretava il rinvio e, trascorso il regolare tempo di attesa, ordinava il rientro in sede delle squadre. Appare evidente che la squadra di casa, non avendo riportato in distinta il prescritto numero regolamentare di quattro calciatori nati dal 1/1/1979 in poi, si e' posta nella condizione di non aver rispettato una norma regolamentare, che e' di natura inderogabile e che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che per la sua chiara ed univoca formulazione letterale non ammette interpretazioni di sorta. Cosi' operando la Societa' Calcio Leonessa ha reso ininfluente il fatto che la gara non sia stata giocata, in quanto gli effetti regolamentari cosi' come sostiene la ricorrente si producono sin dal momento in cui l'arbitro prende in forza le squadre. Tutto cio' premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene quindi di condividere l'assunto della reclamante, e pertanto visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S. SI DECIDE a) di accogliere il reclamo presentato dalla Societa' Euro Coop S.R.L. b) di infliggere alla Societa' Calcio Leonessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 La tassa reclamo si restituisce.
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