COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. S.APOLLINARE S.GIORGIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2003 A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. CARBONE FERDINANDO E 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE ROCCIA FABIO, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 59 DEL 13.3.2003 (Gara: S.APOLLINARE – NUOVA ITRI del 9.3.2003 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI promozione - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. S.APOLLINARE S.GIORGIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2003 A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. CARBONE FERDINANDO E 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE ROCCIA FABIO, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 59 DEL 13.3.2003 (Gara: S.APOLLINARE – NUOVA ITRI del 9.3.2003 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare le squalifiche comminate; considerato che ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre e comunque da ritenersi fonte attendibile, privilegiata e degna di fede; considerato altresì che i dirigenti sportivi debbono essere di esempio per i giocatori e che ciò non si è verificato nella fattispecie in esame; DELIBERA § di respingere il reclamo presentato e per l’effetto confermare le sanzioni adottate. § La tassa reclamo va incamerata.
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