COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIO LEONESSA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 64 DEL 27-3-2003. GARA CALCIO LEONESSA – EUR SOC. COOP DEL 16-3-2003 CAMPIONATO DI PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIO LEONESSA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 64 DEL 27-3-2003. GARA CALCIO LEONESSA – EUR SOC. COOP DEL 16-3-2003 CAMPIONATO DI PROMOZIONE. · La Commissione Disciplinare, · visti gli atti ufficiali; · letto il reclamo in epigrafe; · sentita come da richiesta la società reclamante e l’Arbitro della gara in sede di integrazione e supplemento al rapporto di gara; · osservato preliminarmente che il Giudice Sportivo competente ha comminato alla società Calcio Leonessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0 per non aver inserito nella distinta di gara almeno quattro calciatori nati dal 1 gennaio 1979 in poi come prescritto dalle norme emanate all’inizio della corrente stagione sportiva per il campionato di Promozione, disposizioni riportate nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 1-7-2002; · ritenuto in punto di fatto che la gara in questione non si è svolta per le proibitive condizioni ambientali ed in particolare per l’impossibilità fisica per Arbitro, assistenti e squadre di accedere nell’impianto di gioco coperto da oltre 40 cm di neve tanto che tutte le operazioni di riconoscimento delle squadre venivano svolte in un ristorante distante dall’impianto di gioco un centinaio di metri, senza che naturalmente i calciatori provvedessero ad indossare la tenuta di gara; · ritenuto altresì che le condizioni viarie erano ai limiti della praticabilità tanto che il direttore di gara pur partito con netto anticipo poteva giungere presso l’impianto di gioco oltre venti minuti dopo l’inizio programmato dell’incontro, con grande difficoltà, ed ivi trovava l’intera squadra ospite che aveva soggiornato in Leonessa mentre i calciatori della squadra di casa, provenienti alcuni da centri vicini, arrivavano alla spicciolata, in grave ritardo ed in numero di otto; · ritenuto infine che l’Arbitro all’atto del riconoscimento dei calciatori, constatato che la società Leonessa aveva disponibili solo otto calciatori richiedeva al dirigente accompagnatore di depennare la distinta di gara, compilata sino al n. 12, i quattro calciatori iscritti nella stessa ma non fisicamente presenti al momento dell’appello; · osservato in punto di diritto a) che l’articolo 60 n. 2 e 3 delle NOIF, opportunamente coordinato ed interpretato, avrebbe consigliato al direttore di gara di soprassedere dal rito della presentazione delle liste e dell’identificazione dei calciatori stante le proibitive condizioni ambientali che lasciavano escludere che si potesse in alcun modo disputare la gara; b) appare sconcertante che le operazioni di riconoscimento dei calciatori siano avvenute in un ristorante, vicino all’impianto di gioco, circostanza francamente singolare se non unica e che certamente non consente di escludere che altri tesserati giunti in ritardo, trovato l’impianto inaccessibile e deserto, si siano allontanati ritenendo che la gara fosse stata preventivamente rinviata; c) l’Arbitro erroneamente ha imposto alla società Leonessa di depennare dalla distinta di gara quattro calciatori non fisicamente presenti all’atto del riconoscimento in quanto secondo le decisioni della F.I.G.C. relative alla regola 3 del giuoco del calcio (numero dei calciatori) i calciatori ritardatari sia non iscritti preventivamente in distinta sia le riserve, purchè iscritte preventivamente, hanno diritto di accedere al gioco e vengono identificate al momento del loro ingresso in campo, con ciò dimostrando che la presenza fisica del calciatore non è richiesta al momento dell’identificazione, essendo sufficiente per dare inizio al gioco, che siano presenti almeno sette calciatori, questi si preventivamente identificati ed iscritti in distinta d) è previsto sempre dalle decisioni F.I.G.C. relative alla stessa regola 3, che le distinte di gara possano essere modificate anche dopo la consegna all’Arbitro e sino all’inizio effettivo del gioco, purchè le variazioni vengano riportate a cura del dirigente che provvede alla correzione anche sulla copia della squadra avversaria; e) la regola relativa all’impiego di calciatori nati dal 1-1-1979 in poi prescrive che i calciatori debbono, in numero di quattro, partecipare alla gara. · Tutto ciò premesso e ritenuto la Commissione ritiene la decisione impugnata, dopo i chiarimenti resi dal direttore di gara che hanno illuminato la vicenda con ben diversa luce, da correggere. Infatti l’errore dell’Arbitro che ha fatto depennare immotivatamente dalla distinta di gara i nominativi di ben quattro calciatori non fisicamente presenti ha decisamente inficiato tutte le operazioni di riconoscimento ed ammissione dei calciatori al gioco. Non si può infatti considerare inadempiente la società Leonessa rispetto alla disposizione citata sia perché i calciatori nati nel periodo prescritto ed inseriti negli undici partecipanti alla gara dall’inizio erano effettivamente quattro, sia perché il quarto calciatore assente ma iscritto poteva pervenire prima dell’inizio effettivo della gara, sia perché, infine, poteva arrivare anche un calciatore in età non preventivamente iscritto che poteva prendere il posto di uno già iscritto, presente o non presente, tramite correzione, consentita, della distinta. Ritiene quindi la Commissione che non si possa dar luogo alla punizione sportiva della perdita della gara per violazione della regola citata nel caso di gare che non abbiano avuto effettivo inizio, in quanto la norma prescrive che i calciatori debbano prendere effettivamente parte alla gara, gara disputata o perlomeno regolarmente iniziata e non virtuale, come nella specie. Soccorrono a tale conclusione sia lo spirito che la lettera della disposizione citata nonché un minimo senso di ragionevolezza e sportività. · Tutto ciò premesso DELIBERA · di annullare la decisione impugnata disponendo la ripetizione della gara. · Manda al Comitato Regionale Lazio per i conseguenti adempimenti. · La tassa reclamo va restituita.
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