COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORE DELLE DONNE ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 66 DEL 3.4.2003 (Gara: CASILINA BCCR – PONTINIA del 30.3.2003 – Camp. Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORE DELLE DONNE ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 66 DEL 3.4.2003 (Gara: CASILINA BCCR - PONTINIA del 30.3.2003 – Camp. Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore DELLE DONNE ANGELO non sono neppure parzialmente assumibili non fornendo alcun utile e probante elemento ai fini di una possibile rivalutazione dell’interessato; § che il direttore di gara all’uopo convocato, nel ribadire quanto riportato in sede di referto, ha tenuto a precisare che il DELLE DONNE sin dal primo tempo ha dimostrato un carattere contestatario tanto da essere costretto ad ammonirlo; § che, nell’intervallo ha ritenuto opportuno invitarlo ad evitare nuove contestazioni ma purtroppo senza esito positivo; § che il DELLE DONNE ha continuato nel suo atteggiamento, specie nei confronti dell’assistente, tanto che, ad un certo punto, si è visto costretto ad intervenire per sedare un’ennesima discussione fra i due; § che al 46mo del 2 tempo si è verificato il lancio dello scarpino verso l’assistente che a giudizio del calciatore DELLE DONNE non avrebbe segnalato un fallo dallo stesso ricevuto; § che, ammesso pure che tale gesto fosse frutto di un raptus momentaneo, dovuto ad una eccessiva stanchezza accumulata a seguito di una gara piuttosto tirata e nervosa, non può non rilevarsi che la squalifica comminata appare del tutto congrua tenuto conto del reiterato carattere contestatario del calciatore, nonostante i successivi richiami e culminati nel poco edificante lancio dello scarpino, nella direzione dell’assistente sia pure senza l’intenzione di colpirlo; DELIBERA § di respingere il reclamo e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore DELLE DONNE ANGELO sino al 30.6.2003. § La tassa di reclamo va incamerata.
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