COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. SABINA 98 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2003 A CARICO DEL MASSAGGIATORE DE GREGORI RENATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 50 DEL 13.2.2003 (Gara: REAL MONTENERO – SABINA 98 del 9.2.2003 – Camp. di II Categoria Girone C)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA POL. SABINA 98 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2003 A CARICO DEL MASSAGGIATORE DE GREGORI RENATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 50 DEL 13.2.2003
(Gara: REAL MONTENERO – SABINA 98 del 9.2.2003 – Camp. di II Categoria Girone C)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica comminata;
considerato che il referto arbitrale per gli effetti del vigente CGS è sempre da ritenersi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede;
considerato oltretutto che il Sig. DE GREGORI è anche Presidente della Polisportiva 98 e che quindi per la sua carica dovrebbe essere di esempio per i giocatori;
pertanto in considerazione di quanto contenuto la sanzione inflitta appare appena adeguata all’entità dei fatti;
DELIBERA
di respingere il ricorso e confermare la squalifica del massaggiatore Sig. RENATO DE GREGORIO fino al 30.6.2003.
La tassa reclamo va incamerata.
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