COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 42 DEL 16.1.2003 (Gara: SAN LORENZO – PENITRO DEL 12.1.2003 – Camp. di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA S.S. SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 42 DEL 16.1.2003
(Gara: SAN LORENZO – PENITRO DEL 12.1.2003 – Camp. di II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo ai fini della ripetizione della gara, non sono da ritenersi neppure parzialmente assumibili non fornendo utili e probanti elementi ai fini di una possibile rivisitazione degli occorsi;
che il direttore di gara, davanti a questa Commissione ha confermato puntualmente quanto dichiarato in sede di primo referto;
che con dovizia di particolari ha ricostruito quanto effettivamente avvenuto in campo a seguito del pareggio conseguito dalla squadra ospitata;
che si è trovato circondato e minacciato da tutti i giocatori del S. LORENZO, istigati dal massaggiatore POLIDORI, che tentava di aggredirlo reiteratamente trattenuto a stento da alcuni tesserati;
che lo stesso massaggiatore tenta di aggredirlo sebbene trattenuto dalla Forza Pubblica che nel frattempo era intervenuto;
che viste le minacce e le offese perduravano e che alcuni giocatori del SAN LORENZO venivano a contatto con gli avversari con sputi e spintoni, temendo che il tutto potesse degenerare ed anche a salvaguardia della sua incolumità fisica decideva di sospendere la partita;
che tale decisione è anche conseguenza del fatto che dovendo espellere 6 giocatori del SAN LORENZO, chiaramente individuati e fra i più facinorosi, le squadra sarebbe rimasta in campo con un numero di giocatori inferiori al consentito;
che il timore di reazione inconsulta e pericolosa lo ha indotto ad evitare di mostrare loro il cartellino rosso;
che non esiste pertanto alcun motivo per la ripetizione della partita
DELIBERA
§ di respingere il reclamo e per l’effetto di confermare nei confronti della Società SAN LORENZO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2.
La tassa reclamo va incamerata.
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